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Ordine, concorrenza e deontologia: un equilibrio molto difficile

31/07/2013
SENTENZA CCGE 18 LUGLIO 2013 C- 136
PROVVEDIMENTO AGCM 27 LUGLIO 2013

Per chi si occupa dei nuovi profili di concorrenza in ambito professionale, gli ultimi 15 giorni sono stati molto ricchi di novità.  Più esattamente è stata pubblicata una importante sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europea su un caso italiano (il codice deontologico dei geologi) e l’AGCM italiana ha aperto una procedura nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.  Vediamo separatamente i due provvedimenti e proviamo a trarre valutazioni conclusive.

a) Sentenza CCGE 18 luglio 2013 C- 136
Gli art. 17 e 18 del codice deontologico prevedono che il decoro professionale, le conoscenze tecniche e l'impegno richiesto siano considerati quali parametri per la determinazione dei compensi professionali del geologo. 
L’AGCM, sulla base dei risultati di un’indagine, ha ravvisato in questi articoli della normativa deontologica  una violazione dell’art. 101 del Trattato UE ritenendoli restrittivi della concorrenza e, di conseguenza,  multava il CNG. 
Il TAR per il Lazio, con sentenza del 25 febbraio 2011, condivideva la posizione dell’Autorità. La decisione  veniva impugnata in Consiglio di Stato che decideva di chiedere alla Corte di Giustizia dell’Ue chiarirne l’interpretazione dell’art. 101 TFUE in relazione alla normativa di legge e deontologica regolante la professione di geologo ed i compiti istituzionali e norme di funzionamento del CNG, con riferimento alla cennata possibilità che la normativa deontologica adottata
dal CNG – per quanto riguarda la commisurazione delle parcelle dei geologi – fosse in contrasti col diritto dell’Ue. 
La decisione della corte è molto interessante. In sintesi la Corte di Giustizia chiarisce che: 

• nell’adottare il codice deontologico gli ordini professionali non esercitano né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. 
• essendo invece organo di regolamentazione di professioni il cui esercizio costituisce attività economica (v., in tal senso, sentenza Wouters e a.), gli ordini nell’ambito dell’elaborazione delle citate regole deontologiche sono associazione di imprese ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE,. 
• Tali norme deontologiche, in quanto vincolanti e tenuto conto che l’inosservanza delle stesse comporta la possibilità di infliggere sanzioni, costituiscono una “decisione” ai sensi dell’art. 101 TFUE. 
• Tali tipologia di “decisioni” sanno perseguibili dal diritto comunitario siano tali da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, punto 40): 
• A tale scopo, è sufficiente che in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, che una decisione, un accordo o una pratica siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sugli scambi tra gli Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra gli Stati membri 
• Sotto tale profilo la Corte dichiara che i Codice Deontologici (che si applicano a tutti i soggetti a livello nazionale) e le norme negli stessi contenuti che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l’importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno.

Spetta al giudice nazionale (cioè al Consiglio di Stato) valutare, alla luce del contesto globale in cui tale 
codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi 
applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nello 
specifico caso.

b) Provvedimento AGCM 27 luglio 2013 
Quasi contemporaneamente (sarà un caso?) l’AGCM nella riunione del 16 luglio 2013 ha avviato un’istruttoria nei confronti del consiglio nazionale forense per due possibili intese restrittive della concorrenza. 
Più esattamente si tratta di:
1) la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio, delle tariffe ministeriali, ormai abrogate, accompagnate da una circolare emanata nel 2006 in base alla quale l’avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sanzionato in base al Codice Deontologico.  Secondo l’Autorità il comportamento del CNF non troverebbe giustificazione neanche nei ‘parametri’ citati dall’articolo 13 della riforma forense del 2012 visto che tali parametri non possono comunque trasformarsi in tariffe minime obbligatorie. 
2) il parere n. 48/2012 reso dal Consiglio in base al quale l’utilizzo, da parte degli avvocati, di siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, confligge con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall’art. 19 del codice deontologico forense. 
Secondo l’Antitrust tale parere, inibendo l’impiego di un nuovo canale di distribuzione e stigmatizzando l’offerta di servizi incentrata sulla convenienza economica, potrebbe essere idoneo a limitare la concorrenza tra professionisti. 
Più esattamente il caso parte dalla piattaforma Amica Card, circuito a disposizione di aziende e professionisti (tra cui avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet, a fronte del pagamento di un canone mensile; i consumatori-utenti, sottoscrivendo (gratuitamente o a pagamento) la tessera AmicaCard, possono acquistare, a condizioni agevolate, i servizi reclamizzati sul circuito direttamente dai professionisti ad esso aderenti.


Considerazioni finali 
Il tema è senza dubbio molto delicato. 
Gli ordini difendono strenuamente il loro ruolo storico. E (troppo) spesso i privilegi dei professionisti. Il quadro di riferimento giuridico è totalmente cambiato. E l’economia è totalmente cambiata. 
Oggi la concorrenza è una realtà, ancor prima economica e di mercato, e poi anche giuridica. 
La decisione della Corte di Giustizia e le posizioni dell’AGCM – che piaccia o meno – chiamano gli ordini ad assumere un nuovo ruolo, mirato anche a difendere il ruolo e le posizioni dei professionisti. 
Ma in un’ottica pro-concorrenziale, non più di tutela e di controllo del mercato.