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OMESSA INDICAZIONE CONDANNE PENALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO: apertura verso il profilo sostanziale
TAR Roma, II°, 22/1/2016 n. 798
La sentenza in commento interviene sulla questione dell'applicabilità del cd. “Soccorso istruttorio” anche ai casi - molto frequenti - d'omessa indicazione di sentenze di condanna a carico dei soggetti obbligati a rilasciare la dichiarazione ex art. 38, comma 1 lett. c) del Codice appalti.
Il ricorso in questione veniva proposto avverso il provvedimento d'esclusione emesso ai danni di una ditta, provvisoriamente aggiudicataria di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade di pertinenza di alcuni Comuni limitrofi alla città di Roma.
Nello specifico veniva contestata l'omessa segnalazione, da parte del socio accomandatario dell'affidataria, di una sentenza di condanna subìta per un reato contravvenzionale (occupazione abusiva di suolo demaniale), emessa dal Tribunale di Velletri e che aveva comportato, a carico dello stesso socio, un'ammenda di (soli) € 300.
La dichiarazione in gara doveva essere effettuata mediante la compilazione di un modulo predisposto dalla P.A., che tuttavia non faceva alcuna distinzione di “tipologia” ma, soprattutto, di “gravità” delle condanne subìte, non consentendo quindi alcuna “scelta” del dichiarante in merito all'indicazione (o meno) delle sentenze di condanna riportate.
Proprio per tale ragione il Collegio, dimostrando di privilegiare l'aspetto sostanzialistico (effettivo possesso del requisito in capo al concorrente), rispetto a quello formalistico (mancata dichiarazione della sentenza) ha stabilito che, nel caso in questione, la mancata dichiarazione del concorrente – il quale reputava la condanna subìta “non grave” (avendo comportato la sola ammenda di 300 euro) – configurava non una “falsa” ma solamente un'”omessa” dichiarazione e che quindi, come tale, risultava suscettibile d'integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
In tal modo tuttavia si rimette, nei casi in cui la lex specialis non consente di distinguere nettamente in ordine alla gravità ed alla tipologia dei reati oggetto di valutazione, di fatto al concorrente la scelta d'indicare (o meno) preventivamente le condanne subite, consentendo poi la possibile integrazione postuma entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione.