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ODONTOIATRIA E AUTORIZZAZIONI: Tutela la salute lo studio odontoiatrico?
TAR Lazio Sez. III Quater Dec. 5974 del 25/11/2014
TAR Lazio Sez. IIIQuater Ord. 6470 del 17/12/2014
Può la Burocrazia per ragioni formali impedire l’esercizio della propria attività professionale ad un odontoiatra o comunque chiudere per detti motivi un presidio sanitario cui molti pazienti si affidano per soddisfare i propri bisogni di cura? Assolutamente no, verrebbe da dire a chiunque abbia un minimo di buon senso. E assolutamente no ha stabilito, in sede cautelare per il momento, il Giudice amministrativo nelle decisioni qui in commento.
La vicenda su cui il TAR Lazio si è pronunciato era quella di un dentista romano che aveva uno studio abbastanza grande e che, in ossequio alla LR 4/2003 e successivi provvedimenti attuativi, aveva richiesto alla Regione Lazio la conferma dell’autorizzazione all’esercizio attestando il possesso dei requisiti di legge previsti per la prima volta nel 2006. All’istanza tuttavia la Regione e l’ASL rispondevano negativamente ravvisando
nell’assetto organizzativo dello studio le caratteristiche di una attività di impresa e non meramente libero professionale. Il dentista impugnava, opportunamente, il provvedimento di diniego chiedendo altresì la tutela cautelare, in quanto, come molti dei nostri lettori sapranno, da simili provvedimenti pur non sempre chiarissimi spesso discende di fatto l’impossibilità di proseguire la propria attività nonché il rischio di essere assoggettati a sanzioni di rilievo addirittura penalistico.
Bene, il TAR Lazio con il primo provvedimento, del novembre 2014, ha stabilito come la tutela cautelare d’urgenza non fosse necessaria, essendo ben possibile al dentista, nonostante il diniego opposto dall’amministrazione, continuare al propria attività in maniera libero professionale senza erogare prestazioni sanitarie particolarmente complesse e rischiose per i pazienti. Già in passato il TAR Lazio aveva richiamato
l’attenzione sul fatto che l’autorizzazione non fosse necessaria per l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche non rischiose o particolarmente invasive (su questo si veda il nostro articolo)
Con il secondo provvedimento invece, il TAR sanciva il principio in base al quale non si possa impedire l’esercizio dell’attività sanitaria per motivi strettamente burocratici o comunque formali e pertanto sospendeva così l’efficacia esecutiva del provvedimento regionale di diniego e consentiva dunque allo studio odontoiatrico di proseguire la propria attività a tutela della salute dei pazienti.
In sostanza, ci ricorda il Giudice Amministrativo, non ha senso chiudere un presidio sanitario quando questo non solo non mette a rischio la salute pubblica ma al contrario provvede a prendersi cura della salute dei propri pazienti che a tale presidio si sono liberamente affidati.
Già, il TAR Lazio richiama l’attenzione dell’amministrazione proprio sulla protezione del bene salute che dovrebbe essere al centro dell’azione amministrativa in questione e che, invece, viene molto spesso degradato a bene secondario quasi trasparente al cospetto di una legalità amministrativa francamente travisata sul piano giuridico e quasi kafkiana nella sostanza.