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OBBLIGO DI ESPORRE LE SPECIFICHE RAGIONI CHE OSTANO ALL'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA PER PRESUNTI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

26/03/2013

Si è già avuto modo di affrontare (vds. Newsletter Aprile 2012) la questione relativa all'accesso agli atti di una procedura ad evidenza pubblica e la giurisprudenza, facendo preciso riferimento alle offerte di gara, ha ammesso l’accesso a favore degli altri concorrenti ma con le deroghe previste dall'art. 13, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.n. 163/2006) che, secondo la miglior giurisprudenza, rappresenta appunto “un'ipotesi di speciale deroga alla disciplina di cui alla l. n. 241/90, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici e commerciali motivatamente evidenziati in sede di presentazione dell'offerta” (TAR Mi, II° 15/1/2013 n. 116). Il motivo di detta deroga risiede nel fatto che si vuole impedire che gli operatori economici coinvolti in una procedura possano sfruttare il diritto d'accesso agli atti degli altri concorrenti non per tutelare i loro diritti in “quella gara”, ma per carpire in generale informazioni attinenti a segreti industriali o commerciali degli avversari.

Nel caso in questione l'impresa aggiudicataria aveva respinto – ma senza alcuna motivazione - la richiesta di conoscere la sua documentazione tecnica da parte di un concorrente ed il TAR, investivo della vicenda, ha affrontato preliminarmente la questione relativa alla mancanza di un interesse del ricorrente all'accesso in quanto società già esclusa dalla gara (e dunque priva, a parere della difesa avversaria, della legittimazione ad agire), affermando al contrario come in materia di accesso, “il Giudice non deve valutare la fondatezza dell'azione sottostante all'istanza ma solo valutare la sussistenza di un interesse a conoscere determinati documenti; qui è indiscutibile che un soggetto che ha partecipato ad una gara abbia un interesse qualificato a conoscere gli atti di gara, in relazione specifica ai motivi della sua esclusione ed alle valutazioni operate dalla stazione appaltante per gli altri concorrenti sullo stesso profilo”.

Ciò posto il TAR affronta poi la questione di merito. statuendo che il diniego d'accesso ex art. 13, comma 5° per ragioni di tutela di segreti tecnici debba essere congruamente motivata dal soggetto interessato “Infatti [.] per opporre la conoscenza su presunti segreti tecnici o commerciali la parte interessata deve offrire una comprovata e documentata dichiarazione che faccia comprendere per quali specifiche ragioni determinati atti sono coperti dal segreto industriale o commerciale; tali ragioni devono poi essere valutate dall'Amministrazione ed eventualmente portate a conoscenza di chi richieda l'accesso” e, qualora le motivazioni non fossero ritenute valide e/o sufficienti dalla P.A. appaltante, l'accesso dev'essere concesso in quanto il principio che dev'essere rispettato è quello della trasparenza e pertanto deve prevalere il diritto d'accesso rispetto a quella della riservatezza delle informazioni (anche commerciali e tecniche) delle concorrenti ad una pubblica gara.

TAR ROMA, III° 26/2/2013 N. 2106