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Attuazione dell'obbligo assicurativo in ambito sanitario: i primi passi del decreto ministeriale attuativo

03/10/2019

Non vi è chi non ricordi come l’art. 10, comma 6, della L. n. 24/2017 – recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” – nel ribadire la sussistenza dell’obbligo di sottoscrizione di un idoneo contratto assicurativo sia per le strutture sanitarie sia per i professionisti sanitari, avesse demandato a un futuro decreto attuativo l’adozione della disciplina di dettaglio in tema di estensione temporale della copertura, massimali di polizza, auto-ritenzione del rischio, etc.

Detto decreto avrebbe dovuto vedere la luce entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (risalente all’1 Aprile 2017) ma è soltanto nel corso del mese di Agosto che è stato licenziato, dal competente Ministero, uno schema di provvedimento che, seppur ancora in bozza, è senz’altro in grado, già oggi, di fornire alcuni utili elementi per orientare la riflessione.

Le principali novità contenute nella bozza di cui sopra attengono a:

  • Massimali di garanzia della polizza assicurativa, diversificati per classi di rischio e in considerazione della tipologia di attività esercitata
    sono previsti, in tal senso, massimali più alti per chi eserciti attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e ostetrica e massimali, invece, sensibilmente più bassi per chi svolga attività a più bassa intensità;

  • Efficacia temporale della garanzia
    viene ribadita la formulazione delle polizze secondo la regola del c.d. “claims made” (che prevede, cioè, l’operatività della polizza per le richieste di risarcimento che siano pervenute per la prima volta nel periodo di vigenza del contratto, purché i fatti che le hanno originate siano avvenuti entro un certo lasso temporale antecedente la stipula del contratto assicurativo medesimo), con previsione di una necessaria retroattività decennale nonché, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, di una ultrattività – chiamata a coprire anche gli eredi – di ulteriori dieci anni;

  • Diritto di recesso dell’assicuratore
    viene sancito il principio secondo il quale l’assicuratore non può recedere dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento ma soltanto in caso di condotta gravemente colposa e reiterata da parte dell’assicurato, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento;

  • Diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato nell’ipotesi in cui l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto il proprio obbligo formativo e di aggiornamento.

Queste e altre ancora le novità che verranno analizzate in occasione dell’incontro che si svolgerà presso lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli di Bologna il 04 Novembre 2019, dal titolo Responsabilità Professionale e Profili Assicurativi: Cosa Cambia in Ambito Assicurativo con il Nuovo Decreto Ministeriale?: un workshop pratico e operativo, finalizzato a fornire alcuni strumenti utili a orientare strutture e professionisti nel percorso di necessario adeguamento alle ultime novità normative.