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La ripartizione degli obblighi di sicurezza e delle responsabilità nelle ipotesi di distacco del lavoratore
Cass.Penale, IV°, 22/7/2013, n. 31300
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione affronta ed esamina la questione relativa alla ripartizione degli obblighi di sicurezza tra il Datore di lavoro distaccante e quello distaccatario; come noto la disciplina del distacco, frequentemente utilizzata nella pratica lavorativa quotidiana, consiste nel mettere temporaneamente a disposizione, da parte di un Datore di lavoro (detto distaccante) ad altro Datore di lavoro (detto distaccatario), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività.
Tale istituto trova la propria disciplina legislativa nell'art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 (la cd. “Legge Biagi”).
In tema di sicurezza sul lavoro si pone tuttavia la questione su chi ricadono tutti gli obblighi ed i relativi oneri formativi.
Il caso in commento riguarda un sinistro avvenuto all'interno di un cantiere; nel corso dei lavori l'impresa edile aveva trasferito l'esecuzione di alcune opere ad una ditta subappaltatrice ed altre opere (lavorazione in ferro) ad altra ditta sempre subappaltatrice ed, a sua volta, l'impresa prima subappaltatrice aveva distaccato un proprio dipendente a favore dell'altra impresa subappaltatrice (quella delle lavorazioni in ferro).
Era tuttavia accaduto che il lavoratore “distaccato” era caduto dall'altezza di sei metri, riportando lesioni che gli avevano cagionato una malattia di durata superiore a sessanta giorni; in 1° grado al Datore di lavoro distaccante era stato contestato di non aver predisposto adeguate protezioni, ed eguale censura era stata mossa anche al Datore di lavoro distaccatario, e la Corte di Appello, accertata l’esistenza di un distacco, aveva condiviso la decisione del primo giudice in quanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 D. Lgs. n. 276/2003, il distaccante era tenuto a vigilare sui luoghi dove il proprio lavoratore risultava distaccato, così come il distaccatario doveva verificare che venissero adottate tutte le misure di sicurezza necessarie.
Non si discosta molto la Suprema Corte di Cassazione, che nella pronuncia in oggetto sancisce che per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra Datori di lavoro distaccanti e distaccatari gli obblighi di sicurezza graverebbero su entrambi; specifica poi la Cassazione che, prima del momento in cui il lavoratore distaccato materialmente esegua la prestazione lavorativa, la posizione del Datore di lavoro distaccante non può che essere ricostruita secondo la consueta griglia normativa, con ciò a significare che il Datore di lavoro distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la piena titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale mentre, nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, detti obblighi li assume il Datore di lavoro distaccatario, eccezion fatta però per quelli d'informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco.
Tale principio giurisprudenziale è stato confermato dall’art. 3. comma 6 D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che prevede esplicitamente come “passino” a carico del Datore di lavoro distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo quello d'informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per cui viene distaccato, obbligo pertanto che “rimane” in capo al Datore di lavoro distaccante.