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Nuovo quadro normativo DPI: quali sono gli obblighi e come funzionano controlli e sanzioni?
Recentemente il quadro normativo relativo ai DPI (Dispositivi di protezione individuale) è mutato. Nel 2016 infatti è stato introdotto il Regolamento 2016/425, che proprio in quanto regolamento europeo, è direttamente applicabile in tutti i Paesi membri.
È del 19 febbraio 2019 invece il decreto di adeguamento (D.Lgs. 17/2019) dell’ordinamento italiano alla normativa europea, che va ad aggiornare il D.Lgs. 475/1992 che aveva finora regolamentato i DPI.
Quindi oggi il Regolamento 2016/425 (Reg. DPI) contiene la disciplina sostanziale sui DPI (ad esempio gli obblighi diretti in capo all’importatore ed al distributore che prima non erano previsti) mentre il D.Lgs 475/1992, come modificato dal D.Lgs 17/2019 (del 19 febbraio 2019, pubblicato in GU in data 11 marzo 2019) contiene, nella versione novellata, solo la disciplina relativa agli organismi notificati, ai controlli e alle sanzioni.
In particolare i controlli vengono effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alle frontiere dall’Agenzia delle Dogane. Questi soggetti possono avvalersi, come già avveniva prima, anche delle Camere di commercio (art. 13).
Una novità importante invece riguarda le sanzioni: oggi sono previste anche per importatori e distributori, a riprova dell’importanza che dà loro il Regolamento europeo. Così si configurano le sanzioni previste dall’art. 14 del novellato D.Lgs 475/1992 per fabbricanti ed importatori che commercializzano DPI non conformi:
- se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
- se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
- I distributori che non rispettano gli obblighi sopra richiamati (art. 11 del regolamento DPI) sono puniti:
- se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Inoltre
- chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
- chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
Si allega un confronto tra la precedente versione del D.Lgs 475/1992 e l’attuale versione come emendata dal D.Lgs 17/2019.