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Nuovo “Protocollo (anti) caldo” e Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro ha l’onere di tutelare il lavoratore anche dal “rischio climatico” in ottica 231?

16/07/2025

Nell’ottica di un generale ripensamento di approccio alla crisi climatica in corso, Governo e Parti Sociali (sindacati e parti datoriali) hanno sottoscritto il 2 luglio 2025 un protocollo quadro “per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.

Trattasi – allo stato – di un documento dalla valenza meramente programmatica ma che si pone in continuità con il d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, richiamando espressamente l’articolo 28 e specificando che-  tra i vari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti lavorativi- debba ricomprendersi anche quello relativo al c.d. microclima, inteso come:

  • microclima sfavorevole (ambienti troppo caldi o troppo freddi)
  • esposizione diretta alla radiazione solare.

Lo scopo dichiarato, dunque, è quello di fornire indicazioni operative finalizzate alla gestione dei rischi determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche non adeguate e, così, «scongiurare infortuni e malattie professionali» da esse derivabili.

Per fare questo, l’accordo quadro prevede il superamento di un – fin qui prevalente – approccio emergenziale alla crisi climatica, in favore di un criterio più sistematico e di prevenzione nel quale non si prevede più di affidare - esclusivamente - al datore di lavoro l’onere di intraprendere le iniziative più idonee a preservare la salubrità e la sicurezza del luogo di lavoro; ma di riconoscere anche in capo alle rappresentanze sindacali e ai soggetti istituzionali competenti un ruolo in quello che diverrà un vero e proprio processo partecipato e condiviso.

Gli obblighi del datore di lavoro anche alla luce del D. Lgs. 81/2008 in prospettiva 231

Al datore di lavoro il Protocollo continua, comunque, a riconoscere un ruolo centrale nella prevenzione del rischio infortunistico.

In particolare, viene imposto un processo di prevenzione suddiviso in tre fasi:

  1. valutazione dei rischi (con particolare riferimento alle alte temperature e all’esposizione alle radiazioni) aggiornando proprio i documenti previsti dal d.lgs 81/2008;
  2. individuazione delle più idonee misure di prevenzione e di protezione;
  3. controllo dell’efficacia delle misure adottate.

A tal proposito, sono quattro, dunque, gli ambiti prioritari di intervento del Protocollo (in parte ricalcati su quelli già previsti dal Titolo IV del d.lgs 81/2008):

  • informazione e formazione: scopo che si intende perseguire sia chiedendo al datore di avvalersi dei bollettini ufficiali di previsione e allarme diramati dal Ministero della Salute relativamente al clima della propria città, nonché inserendo il rischio-caldo nei contenuti della formazione obbligatoria;
  • sorveglianza sanitaria: individuando i soggetti più a rischio;
  • abbigliamento e indumenti/dispositivi di protezione idonei: assicurando l’idoneità dei DPI alla stagione in corso;
  • riorganizzazione di turni e orari di lavoro: prevedendo pause e/o l’anticipo o posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso alle zone d’ombra.

In tal senso, il Protocollo prevede la possibilità di introdurre criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento.

Brevi considerazioni conclusive

Nulla di nuovo sotto il sole, ma all’evidenza il Protocollo anti-caldo non fa che porre ulteriormente l’accento sulla necessità per le imprese di adottare un approccio di tutela preventiva, così da garantire la continuità produttiva salvaguardando al contempo la salute dei lavoratori.

Una compliance integrata richiede una valutazione di “risk assesment” 231 continua e dinamica, in grado di adattarsi non solo alle normative sempre in fase di aggiornamento ma altresì alle situazioni ambientali in ormai inarrestabile evoluzione.