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Nuove regole per il risarcimento dei danni: arrivano le tabelle uniche nazionali per la responsabilità medica
Dal 5 marzo 2025 è entrato in vigore il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che introduce in Italia la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona (c.d. “Danno non patrimoniale di non lieve entità”).
Questa riforma, attesa da anni, segna un passo decisivo verso l’uniformità e la certezza del diritto nella valutazione del danno alla persona, ponendo fine alle disomogeneità risarcitorie determinate talvolta dall’uso di tabelle differenti da un tribunale all’altro. La nuova disciplina infatti trova applicazione anche nei giudizi di responsabilità medica, con ricadute significative sia per i pazienti danneggiati, che potranno contare su criteri di risarcimento più prevedibili, sia per le strutture sanitarie, che potranno gestire meglio il rischio legale legato agli eventi avversi.
Il presente articolo approfondisce contenuti, logiche e implicazioni pratiche della nuova Tabella, destinata a sostituire i criteri finora adottati dai singoli Tribunali (come, ad esempio, quelli elaborati dal Tribunale di Milano o da quello di Roma).
- COS'È IL DANNO BIOLOGICO?
Ai sensi dell’art. 139 del D.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni) per “danno biologico” si intende “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
La Corte di cassazione ha chiarito che: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica” (Cass. 11039/2006).
In sintesi, si tratta della lesione dell’integrità fisica (danno fisico) o psichica (danno psichico) che incide sulla qualità della vita quotidiana e sui rapporti relazionali, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito o svolgere attività lavorative.
- COSA PUÒ ESSERE RISARCITO CON IL DANNO BIOLOGICO?
In base all’evoluzione giurisprudenziale, è possibile individuare quattro principali voci risarcitorie riconducibili al risarcimento del danno biologico:
- Invalidità permanente: postumi invalidanti fisici o psichici non reversibili, accertati medicalmente, che producono un pregiudizio stabile e duraturo (Cass. civ. 35416/2022; 10787/2024). La prova del danno biologico permanente è solitamente rimessa ad una consulenza medico-legale che ne accerta la sussistenza e l’entità (Cass. n. 7117/2023).
- Invalidità temporanea: incapacità, totale o parziale, di svolgere le attività ordinarie durante la guarigione. Lesioni di tipo fisico o psichico con carattere transitorio (Cass. civ. 35416/2022; 10787/2024). Anche in tal caso è il consulente medico-legale ad accertare sussistenza e entità del danno biologico temporaneo (Cass. n. 7117/2023).
- Danno morale: sofferenza interiore causata dall’evento lesivo (dolore, paura, angoscia, vergogna ecc.). Pregiudizio non fondato su base medico-legale ma riconosciuto come autonomamente risarcibile (Cass. 10787/2024; 233/2003; 26805/2022). La prova del danno morale non richiede necessariamente una consulenza medico-legale e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Cass. 6444/2023: tra le presunzioni ammesse il Giudice può valutare la sussistenza del danno biologico accertato medicalmente).
- Danno da ulteriore personalizzazione: pregiudizi aggiuntivi legati a circostanze eccezionali del caso concreto che aggravano le conseguenze della lesione, giustificando un incremento del risarcimento (Cass. 26805/2022). La prova di questa voce di danno deve basarsi su elementi diversi rispetto a quelli normalmente connessi al danno biologico accertato (Cass. 15084/2019).
- COME SI RISARCIVA IL DANNO BIOLOGICO PRIMA DELLA TABELLA UNICA NAZIONALE?
La Legge Gelli (art. 7, co. 4, L. 24/2017) prevedeva che i danni da responsabilità medica fossero risarciti secondo gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni:
- Danni micropermanenti (1-9%) risarciti secondo l’art. 139;
- Danni macropermanenti (oltre il 9%) risarcibili in base all’art. 138.
Tuttavia, la mancata attuazione dell’art. 138 ha lasciato per anni privo di efficacia un sistema unico per i danni più gravi. I giudici hanno quindi applicato tabelle locali, tra cui la più diffusa era quella del Tribunale di Milano, ritenuta autorevole dalla Cassazione (Cass. 392/2018; 8532/2020), ma non vincolante (Cass. 8884/2020) e soggetta a obbligo di motivazione (Cass. 28551/2023).
La mancanza di uniformità ha generato incertezza e disparità di trattamento tra pazienti e strutture sanitarie, ora superate con l’introduzione della Tabella Unica Nazionale.
- COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO CON LA NUOVA TABELLA UNICA NAZIONALE
Il nuovo sistema si basa su un calcolo a punto: ogni punto di invalidità ha un valore monetario (il valore base iniziale è € 947,30), che varia in base a:
- Gravità del danno (moltiplicatore biologico): più alta l’invalidità, maggiore il valore del punto.
- Età del paziente (demoltiplicatore demografico): più alta l’età, minore è il risarcimento.
- Sofferenza morale (moltiplicatore morale): se accertata, il giudice può aumentare l’importo con un coefficiente graduato (nessuno, minimo, medio, massimo).
- CONFRONTO TRA LE PRECEDENTI TABELLE E LA NUOVA TABELLA UNICA
Il D.P.R. 12/2025 ha introdotto un sistema uniforme che sostituisce le tabelle locali, eliminando le differenze tra i fori giudiziari.
Confrontando i risarcimenti per un paziente di 40 anni:
- 30% invalidità: € 123.525 (nuova Tabella) > € 118.833,70 (Tabella Milano), € 120.921 (Tabella Roma)
- 60% invalidità: € 382.490 (Nuova Tabella) < € 405.034 (Tabella Milano), €515.128,70 (Tabella Roma)
- 90% invalidità: € 717.244 (Nuova Tabella) > € 690.514 (Tabella Milano), < € 1.271.041,07 (Tabella Roma)
Il trattamento del danno morale rappresenta una vera innovazione: qualora sia provato dal paziente, non è più voce autonoma, ma – come visto - è integrato nel danno biologico tramite un coefficiente moltiplicativo che, nel caso di riconoscimento del coefficiente “massimo”, può arrivare ad incrementare i risarcimenti esemplificativi di cui sopra, rispettivamente, fino ad € 178.741, € 583.680 ed € 1.135.397. Questa soluzione supera le oscillazioni giurisprudenziali precedenti che non consideravano il danno morale alla stregua di un moltiplicatore: le tabelle di Milano prevedono un incremento fino al 50% del danno biologico in caso di danno morale; mentre le Tabelle di Roma un aumento fisso minimo/medio/massimo.
Peraltro, oltre alle voci di danno biologico (fisico e psichico; permanente e temporaneo) e morale, si potranno aggiungere, qualora dimostrate, anche le ulteriori voci di danno da personalizzazione, nei casi in cui sussistano circostanze particolari che rendano il danno più grave rispetto a quello normalmente previsto. Tali pregiudizi potranno, se del caso, essere liquidati equitativamente dal Giudice, sulla base delle prove offerte nel processo.
- CONCLUSIONI
Il nuovo sistema rappresenta un'importante innovazione nella disciplina del risarcimento del danno alla persona in ambito medico. Pur nel rispetto delle esperienze precedenti e del ruolo avuto finora dalla giurisprudenza, il legislatore ha offerto un nuovo modello uniforme, trasparente e strutturato.
L'integrazione del danno morale nel calcolo del danno biologico, l'applicazione di criteri oggettivi e la valorizzazione delle circostanze individuali segnano un passo avanti significativo verso una tutela quantomeno più prevedibile. I pazienti potranno così contare su parametri più chiari e certi, mentre le strutture sanitarie avranno uno strumento utile per valutare e gestire correttamente il rischio legato agli eventi avversi.