Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

NULLO IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO SULLA SCORTA DI UN ASSEGNO POST DATATO

15/06/2016

Cass. Civ., sez.,25/5/2016  n. 10710

La Corte di Cassazione, con un’importante sentenza della fine di maggio, ha sovvertito quella che è una prassi molto diffusa nelle operazioni di recupero crediti, ovvero il rilascio di assegni post datati a garanzia di un pagamento futuro.

Questo il caso di cui si è occupata la Corte di legittimità.

Un soggetto otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo fondato su un assegno post datato rilasciato a garanzia di una transazione; contro il D.I. proponeva opposizione il garante, firmatario dell’assegno, rilevando che l’emissione di un assegno post datato è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 dl RD 1763/1933.

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell’opponente dichiarando che

  • il rilascio di un assegno post datato è contrario a norme imperative e

  • il patto di garanzia sottostante è da ritenersi nullo.

Finora la giurisprudenza aveva sempre ritenuto il patto di postdatazione nullo, ma l’assegno rimaneva valido, così come rimaneva la sua funzione di garanzia, ovvero il patto di garanzia tra debitore e creditore e/o eventuale terzo garante.

Con la sentenza in commento invece la Corte ha ritenuto che anche il sottostante patto di garanzia sia nullo, per cui di fatto ha negato la funzione di garanzia per il creditore dell’assegno post datato.

Nel definire gli accordi di transazione i creditori con l’aiuto dei loro consulenti dovranno pertanto dotarsi di altre forme di garanzia.