Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge n. 19/2024 contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024.
Tra i campi d’azione del suddetto Decreto, troviamo al Capo VI l’intervento nell’ambito delle “Disposizioni urgenti in materia di giustizia” ed in particolare all’art. 25 “Disposizioni in materia di crediti verso terzi”.
Il pignoramento presso terzi costituisce uno strumento attraverso il quale il creditore ha la possibilità di pignorare crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (es. datore di lavoro, banca, locatore) o beni mobili di proprietà del debitore e in possesso di un terzo.
Nello specifico, il decreto-legge interviene modificando gli articoli 546 comma 1, 553 e 630 comma 2 del Codice di procedura civile, introducendo l’articolo 551-bis c.p.c. Vengono modificate inoltre le disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, in particolare gli articoli 36 e 169-septies.
Esaminando complessivamente le novità introdotte, anche in riferimento al supplemento della Camera dei deputati n. 1752, è possibile individuare i seguenti punti di interesse:
- evitare fenomeni di incapienza in sede di assegnazione quando il credito oggetto dell’atto di precetto risulti di importo modesto. La fissazione di una soglia minima (credito superiore a € 3.200,00) mira a deflazionare le procedure esecutive prevenendo l’incapienza (art. 546 comma 1 c.p.c.);
- contrastare il fenomeno di mantenimento del vincolo sulle somme pignorate. L’articolo di nuova introduzione fissa il termine di 10 anni per l’efficacia del pignoramento al termine del quale le somme torneranno nella disponibilità del debitore, salvo dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo da parte del creditore (art. 551-bis c.p.c.);
- assicurare la regolare conoscenza del provvedimento di assegnazione e di vendita nei confronti del terzo, prevedendo l’onere in capo al creditore di indicare al terzo tutte le informazioni necessarie per poter adempiere. L’obbligo di pagamento per il terzo sorgerà soltanto nel momento in cui riceverà la notifica dell’ordinanza e della dichiarazione del creditore contenente gli elementi necessari al pagamento (art. 553 c.p.c.);
- informare il terzo pignorato dell’estinzione del procedimento, al fine di prevenire il mantenimento del vincolo su somme che restano indebitamente sottratte alla disponibilità del debitore esecutato o alla garanzia di altri creditori (art. 630 c.p.c.);
- garantire l’accesso ai fascicoli di cancelleria per il terzo senza necessità di autorizzazione del giudice (art. 36 disp. att. c.p.c.);
- definire in modo chiaro le informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati (art. 169-septies disp. att. c.p.c.).
Quali effetti per gli operatori economici ed i professionisti?
Il decreto-legge n. 19/2024, in vigore dal 2/03/2024:
- comporta per i professionisti di settore l’introduzione di nuovi adempimenti e formalità in sede di redazione degli atti e partecipazione alle procedure esecutive;
- per gli operatori economici invece, rappresenta una tutela aggiuntiva, sia per quanto riguarda la figura del creditore, deflazionando l’incapienza debitoria, che quella del debitore stabilendo un termine massimo per l’efficacia del pignoramento.