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No alla condanna dell’odontoiatra al risarcimento dei danni se il dolore lamentato dal paziente ha origine psicosomatica

20/10/2013

Cassazione, Sez. III Civile, sent. n. 23575/2013

“(…) Ai fini dell’attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre, innanzitutto, accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno), l’efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all’evento (…) così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita (…). Ciò posto, si deve rilevare che la Corte di merito (…) ha escluso la certezza di un rapporto causale tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta del sanitario, affermando che la compiuta istruttoria in definitiva accreditava l’ipotesi che la sintomatologia dolorosa fosse solo di origine psicosomatica (…)”.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal paziente che pretendeva di ottenere la condanna dell’odontoiatra che lo aveva avuto in cura al risarcimento dei danni derivati dal confezionamento e dalla allocazione di una protesi dentaria nell’arcata dentaria superiore cui erano, a suo dire, seguiti dolori alla testa e difficoltà di pronuncia.
Secondo il paziente infatti sarebbe esistito un nesso di causalità tra l’installazione della protesi, effettuata dall’odontoiatra, e la sintomatologia dolorosa con conseguente spostamento della mandibola.
Al contrario la Cassazione ha ritenuto condivisibile la posizione già assunta dal giudice di merito che aveva escluso il nesso di causalità in ragione della presenza di concause naturali, quali lo stato depressivo-ansioso del paziente, ed altresì il successivo rimaneggiamento dell’apparato da parte di altri sanitari.
Niente da fare, dunque, per il paziente che, oltre a non vedersi riconoscere alcun risarcimento, viene altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio.