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No al carattere “assorbente” della laurea in biologia rispetto a quella di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

16/08/2013
Silvia Pari

Cons.St., III°, n. 3330/2013

Così ha deciso la III Sezione del Consiglio di Stato, annullando la sentenza del TAR Sardegna che aveva ritenuto l’idoneità della laurea in biologia quale titolo per l’ammissione ad un concorso per tecnico sanitario di laboratorio biomedico indetto da una Azienda Ospedaliera sarda. Il Giudice di primo grado aveva infatti erroneamente ritenuto che “(…) la laurea in scienze biologiche è titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso pubblico a posti di <>, sulla base della giurisprudenza che ha valutato la laurea in scienze biologiche, rispetto al titolo specificamente previsto per l’ammissione al concorso di cui è causa (diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico), non equipollente, ma assorbente. La laurea in scienze biologiche (…) costituisce un titolo di studio superiore nello stesso campo ed è assorbente nel senso che le materie dell’uno ricomprendano le materie dell’altro, con un maggior livello di approfondimento (…)”. Il Consiglio di Stato, investito del gravame – pur ritenendo di dover annullare la sentenza di primo grado per ragioni meramente procedurali – ha tuttavia sancito alcuni importanti principi in materia, richiamandosi a quanto espresso dal Ministero dell’Istruzione, interrogato sul punto. Al riguardo si osserva che “(…) l’equipollenza o l’equiparazione ha sempre riguardato titoli universitari dello stesso livello; si è sempre esclusa, pertanto, l’interpretazione in base alla quale un titolo di livello superiore possa essere ritenuto assorbente rispetto ad altro titolo di livello inferiore. Si conclude nel senso che non può sostituirsi una laurea di biologia né di primo né di secondo livello al titolo specifico ai fini dell’esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico (…)”. “Ad ognuno il suo” sembra aver voluto dire il giudice amministrativo, con la precisazione, doverosa, che, se di equipollenza si vuole parlare, questa non potrà certo essere ricercata fra titoli di diverso livello, bensì dovrà esserlo fra titoli appartenenti al medesimo livello, a nulla valendo la (asserita) maggiore completezza dell’un titolo rispetto all’altro.