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NIS2: clausola di salvaguardia
12/02/2025
Chiariti i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3, commi 4 e 12, del Decreto legislativo 138/2024 di recepimento della Direttiva UE NIS 2.
Secondo il D.P.C.M. del 9 dicembre 2024, n. 221 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2025, la clausola di salvaguardia può operare qualora il soggetto dichiari congiuntamente:
- la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo;
- la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.