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ULTIME NOVITA' IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI: cosa e cambiato per una registrazione efficace
Corte di Giustizia UE, causa C-307/10
Sinora, in sede di registrazione del proprio marchio, onde identificare il settore di ”operatività” del marchio stesso e, di conseguenza, l’area di protezione richiesta, ci si è limitati ad indicare le classi di beni e/o servizi della c.d. “Classificazione di Nizza”: bene, d’ora in avanti non sarà più così semplice.
L’Ufficio Marchi e Brevetti italiano ha, infatti, introdotto nuove regole per la presentazione delle istanze di registrazione dei marchi di impresa, le quali, ove effettuate limitatamente all’indicazioni delle classi merceologiche, non verranno più accolte.
Si pretende, cioè, in sede di deposito della domanda, una maggior specificità: accanto all’indicazione della classe di beni e/o servizi di interesse, occorrerà precisare in maniera dettagliata la tipologia di prodotti e/o servizi per i quali si richiede protezione sotto forma del relativo marchio di impresa.
Trattasi di regola di stampo internazionale, in quanto tratta dalla nota decisione della Corte di Giustizia UE “IP Translator” del 2012, responsabile di aver introdotto nuovi criteri per l’interpretazione delle classi merceologiche della Classificazione di Nizza.
A parte le diverse modalità da seguire d’ora in poi in sede di deposito, tale novità impatta anche su tutti i marchi già registrati a livello nazionale sulla base della sola citazione della classe merceologica di riferimento: tali marchi, in quanto poggianti su domande di registrazione “generiche”, si ritrovano, cioè, a godere oggi di una tutela ridotta rispetto al passato.
Ma non solo: forse non tutti sanno che, in Italia, sulla base della registrazione di un marchio nazionale, è possibile attivare, tramite il ns. Ufficio Marchi e Brevetti, una procedura per ottenere la registrazione del proprio marchio a livello internazionale (e, cioè, potenzialmente, presso tutti i paesi aderenti al c.d. Protocollo di Madrid, tra cui Europa, Usa, Giappone, Cina, Australia, etc,..).
Ciò porta a pensare che anche queste registrazioni possano essersi oggi “indebolite”(!), con un impatto potenzialmente ben peggiore.
Vale, pertanto, oggi la pena, per non trovare opposizione presso i competenti Uffici e, soprattutto, registrare in via davvero efficace, farsi assistere dal punto di vista legale nella predisposizione della domanda.