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Nella notifica della sanzione disciplinare gli ordini professionali devono indicare i termini per l’impugnazione.

28/02/2012

Cassazione 8/2/2012 n. 1766

E' annullabile il provvedimento di applicazione di una sanzione disciplinare ove l'atto venga notificato in assenza dell'indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorita competente per l'impugnativa.

Il caso riguarda un geometra (ma il principio giuridico e applicabile a tutti i procedimenti disciplinari) che si era opposto tardivamente alla sanzione disciplinare della censura disposta nei suoi confronti da parte del Collegio dei geometri.

Nell'atto con cui veniva comminata la censura, pero, non risultavano specificati i termini per proporre impugnazione.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del geometra, ribadendo che anche ai procedimenti disciplinari vanno estese tutte le garanzie e tutele applicabili al procedimento amministrativo.

Per la Corte, in particolare, il fatto che l'amministrazione avesse totalmente inosservato l'articolo 3 della Legge n. 241, aveva determinato "il riconoscimento della scusabilita dell'errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorita, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l'impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l'affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell'amministrazione e la stessa possibilita di tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 24 della Costituzione".