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NAVIGAZIONE INTERNET A FINI PERSONALI E LICENZIAMENTO
Nell'Ordinanza il Tribunale ha stabilito che l'accesso a Internet per fini personali realizzato mediante il PC aziendale e rete informatica aziendale sia da considerare certamente un comportamento scorretto, ma non sia di tale gravità da giustificare il licenziamento del dipendente.
Secondo i Giudici la condotta addebitata al dipendente e solamente quella dell'uso del PC per fini personali. I Giudici rilevano che l'articolo 50 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attivita aziendale costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. In assenza, dunque, di uno specifico addebito mosso al lavoratore implicante anche la mancata esecuzione della prestazione di lavoro e dunque anche un calo di rendimento, nonche danno cagionato allo stesso datore di lavoro, non e possibile procedere al licenziamento.