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MINIMI TARIFFARI: legittimo prevedere un salario minimo a favore del personale impiegato nell'appalto

19/01/2016

Corte Giustizia Europea 17/11/2015 n. C – 115/14

La domanda di rinvio pregiudiziale oggetto della pronunzia in esame riguardava l'obbligo, imposto da una normativa regionale ai concorrenti di una procedura per l'appalto di servizi postali della città di Landau (Germania), d'impegnarsi a versare un salario minimo al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Le perplessità del Giudice riguardavano il fatto che il rispetto di detta disposizione - obbligatoria ai fini partecipativi - avrebbe potuto ingenerare un effetto distorsivo della concorrenza per violazione dell'art. 56 TFUE, che fa divieto agli Stati membri d'imporre restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno del mercato comune.

In altri termini una legge nazionale o regionale che prevede una tariffa minima salariale potrebbe risultare svantaggiosa per gli operatori economici di altri Stati comunitari, che dovrebbero “distaccare” i loro lavoratori nel territorio della P.A. appaltante sostenendo, di conseguenza, un onere economico potenzialmente maggiore rispetto a quello del paese d'origine.

La Corte di Giustizia europea ha tuttavia stabilito che la predetta disposizione risulta assolutamente compatibile con l'art. 26 della Direttiva 2004/18 sugli appalti, che consente d'imporre condizioni particolari nell'esecuzione del contratto; infatti, seppur potenzialmente idonea a costituire una restrizione alla concorrenza, detto art. 26 non può ritenersi in contrasto con una norma regionale/nazionale che imponga ad offerenti d'impegnarsi a versare un salario minimo al personale effettivamente utilizzato nell'esecuzione di un appalto di rilevanza comunitaria.

In sostanza ha prevalso l'interesse ad assicurare l'effettiva tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto, con l'effetto che il mancato rispetto di un siffatto obbligo dev'essere considerato un elemento incidente sulla moralità professionale del concorrente, tale da giustificarne l'esclusione dalla procedura di gara.