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MEPA: perche e oramai assolutamente necessario iscriversi
Consiglio Stato, V°, 20/8/2015, n. 3954
Una società si lamentava di non esser stata invitata ad una procedura per l'acquisto di beni di valore inferiore alla soglia comunitaria (200.000 €), impugnando per violazione dell'art. 125, comma 11 D.Lgs.n. 163/2006 nonché dei principi di massima pubblicità delle gare.
La stazione appaltante si difendeva sostenendo invece di aver regolarmente indetto il cottimo fiduciario nell'ambito del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e di aver invitato ben 7 società ma solo tra quelle iscritte negli elenchi Consip (ai sensi dell'art. 328 D.P.R.n. 207/2010), ma la ditta ricorrente – non registrata in tale elenco e per questo non invitata - eccepiva che il ricorso al mercato elettronico impediva di fatto la massima partecipazione alla gara, in violazione dei principi di trasparenza e concorrenza.
Il Consiglio di Stato, investito della vicenda, ha invece confermato il corretto agire della P.A., in quanto la scelta di procedere all'affidamento mediante MEPA è oggi imposta dall'art. 7, comma 2 D.L. 52/2012 (Spending review) e che pertanto “solo gli operatori economici inclusi negli elenchi gestiti da Consip potevano aspirare a divenire aggiudicatari”.
In altri termini non può configurarsi alcun diritto generalizzato alla partecipazione alle pubbliche gare da parte di tutti gli operatori economici, in quanto è la stessa normativa a limitare l'invito solo ed esclusivamente alle imprese iscritte al MEPA e solo le ditte ricomprese in tali elenchi possono oggi essere consultate ed aspirare a divenire aggiudicatarie di un cottimo fiduciario.
Affrettatevi quindi ad iscrivervi senza attendere oltre.