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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: AGGIRATA IN TEMA DI RISARCIMENTO PER DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

05/05/2012

Sentenza G. di P. Napoli 23/3/2012

Con una sentenza del 23/3/2012 il Giudice di Pace di Napoli ha fornito un'interpretazione, in materia di mediazione obbligatoria relativa ad una richiesta risarcitoria derivante dalla circolazione di autoveicoli, certamente originale ma che, qualora dovesse trovare generale accoglimento, porterebbe di fatto alla disapplicazione dell'istituto della mediazione. In un giudizio avanti a detto Giudice di pace, infatti, una parte aveva eccepito l'improcedibilita della domanda promossa dall'attore a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ed il Giudice ha respinto detta eccezione argomentando in base al dettato dell'art. 311 cpc, secondo cui e previsto che il procedimento dinnanzi al G.d.P. sia regolato dalle norme del Titolo II del Libro II del Codice di Procedura Civile e che solo per cio che non e ivi espressamente regolato possono trovare applicazione le norme sul procedimento avanti al Tribunale in composizione monocratica. A cio s'aggiunga poi che il procedimento innanzi al Giudice di Pace prevede gia sia una fase di tentata conciliazione in sede contenziosa (ex art. 320, comma 1 c.p.c.), sia una fase di tentata conciliazione in sede non contenziosa (ex art. 322 c.p.c.), tanto da prevedere - in entrambi i casi - che l'eventuale processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti costituisca poi titolo esecutivo fra le medesime. Poiche il D.Lgs.n. 28/2010 (quello che ha introdotto la mediazione obbligatoria) non dispone espressamente l'abrogazione dei succitati artt. 320 e 322 c.p.c., da cio ne deriva, secondo il Giudice di pace napoletano, che nel procedimento avanti allo stesso vadano applicate dette due ultime disposizioni (anziche il D.Lgs. n. 28/2010), norme peraltro introdotte a suo tempo nei giudizi avanti i G.d.P. proprio con l'intento di favorire la conciliazione e, dunque, con il medesimo intento deflattivo di cui al D.Lgs. 28/2010.