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MEDIAZIONE E RISERVATEZZA: la consulenza tecnica effettuata in mediazione puo essere prodotta in giudizio?
Tribunale di Roma Ordinanza depositata il 17 marzo 2014 n. 78493 - Giudice Moricone
Dall’entrata in vigore della mediazione la possibilità di utilizzare in un eventuale giudizio la consulenza tecnica realizzata nella procedura di mediazione è stato tra le maggiore problematiche oggetto di dibattiti da parte di commentatori. Il dubbio era se la produzione in giudizio della consulenza potesse o meno violare l’obbligo di riservatezza previsto dalla normativa per tutta la procedura di mediazione.
Un punto fermo sulla questione viene oggi, dal Tribunale di Roma Ordinanza n. 78493 del 17 marzo 2014 - giudice Massimo Moricone, che risolve positivamente il dubbio.
Il caso riguarda un caso di responsabilità medica. Ritenendo di ver subito un danno da malpractice sanitaria il paziente aveva chiamato in mediazione solo la struttura ospedaliera presso la quale era stato effettuato l'intervento chirurgico e, d’accordo tutte le parti, nel corso della mediazione era stata espletata una consulenza tecnica ad un medico legale.
La mediazione si era poi conclusa con esito negativo.
A quel punto la parte danneggiata aveva incardinato il processo dinanzi al tribunale di Roma chiamando in giudizio non soltanto la struttura sanitaria, ma anche il medico ritenuto responsabile e la compagnia di assicurazioni.
Nel corso della causa la parte attrice produceva la relazione peritale; le controparti si opponevano: il medico e l’assicurazione perché non erano stati presenti in mediazione e la struttura sanitaria per violazione delle norme sulla riservatezza ed inutilizzabilità di cui agli articoli 9 e 10 Dlgs 28/2010, non essendovi stato nemmeno un preventivo accordo tra le stesse circa la possibilità di produrre in giudizio tale elaborato tecnico.
Il giudice ha dichiarato invece la relazione producibile.
Le argomentazioni sono molto interessanti
1) in primo luogo il giudice Moricone chiarisce come i divieti previsti dalla legge abbiano per oggetto «esclusivamente le dichiarazioni delle parti (di cui le informazioni - di cui pleonasticamente parla la legge - sono solo uno dei possibili contenuti)».
Al contrario non vi è alcun espresso divieto con specifico riguardo alla relazione dell’esperto che «si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici».
2) peraltro il giudice chiarisce altresì che mentre è corretto che le dichiarazioni delle parti rimangano riservate in quanto potrebbero assurgere in causa a valore di confessione stragiudiziale, lo stesso profilo non si configura per l’accertamento peritale
3) inoltre la producibilità della relazione peritale risponde ad un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all'interno di tale procedimento,
Di rilievo sono anche le considerazioni su come può essere utilizzata la relazione peritale redatta in mediazione nell’ambito del giudizio.
Si dichiara in questo senso che la relazione svolta nell’ambito della mediazione può essere considerata una c.d. prova atipica.
Come tale il giudice non potrà fondare la sentenza sul tale prova ma potrà utilizzare relazione stessa «secondo scienza e coscienza con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti» ed altresì «per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio» ovvero anche «per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.».
Non vi è dubbio che l’Ordinanza del tribunale di Roma agevola la mediazione in ambito di responsabilità medica.
Per lungo tempo infatti si è discusso circa il fatto che le mediazioni in tale materia non potevano essere effettuate efficacemente in carenza di relazione tecnica di natura medico legale e che, d’altra parte, le parti difficilmente sarebbero state disposte a accollarsi le spese della relazione tecnica senza essere sicure di addivenire ad una soluzione della controversia.
Questa decisione - a parere di chi scrive del tutto fondata in punto di diritto - chiarisce l’utilizzabilità di tale strumento e apre le porte alla possibilità molto reale che la mediazione in ambito di responsabilità medica diventi veramente uno strumento efficace per la soluzione dei conflitti al di fuori delle aule dei tribunali.