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MASSOFISIOTERAPISTI E FISIOTERAPISTI, ULTIMO ATTO: INTERVIENE IL CONSIGLIO DI STATO E DICHIARA I PRIMI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO
E’ del 17 giugno scorso la sentenza del Consiglio di Stato tanto attesa da esperti e operatori del settore; che sembra non lasciare spazio ad alcuna doglianza o incertezza circa l’annosa querelle tra massofisioterapisti e fisioterapisti. Più esattamente la sentenza dichiara che il massofisioterapista non è un professionista sanitario. Altrettanto definitiva - ma soprattutto memorabile quanto a tempestività - è la risposta del Ministero Salute che al dominio http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jspid=91&menu=strumentieservizi, nella sezione del sito istituzionale appositamente dedicata alle “professioni sanitarie”, non perdendo tempo nel conformarsi alla sentenza, ha relegato il profilo del massofisioterapista tra gli operatori di interesse sanitario. Ricapitoliamo brevemente, attraverso il caso di specie, questa complicata vicenda fatta d’infiniti contenziosi amministrativi e giudiziari, ma anche di un certo peso economico-sociale per le migliaia di lavoratori che, ad oggi, svolgono una professione che non rientra più nel novero di quelle sanitarie in senso stretto. Il FATTO Il sindacato dei massofisioterapisti (SIMMAS), assieme ad uno dei più noti istituti per la formazione regionale dei massofisioterapisti, impugnavano una delibera della Regione Campania che escludeva tale figura professionale dal novero di quelle richieste ai presidi di assistenza specialistica ambulatoriale ai fini dell’accreditamento. Il Commissario ad acta, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica sanitaria e di risanamento del SSR campano, aveva introdotto un nuovo sistema di remunerazione per “pacchetti prestazionali” includendo, tra il personale delle strutture di riabilitazione, le uniche professioni sanitarie del comparto riabilitazione riconosciute dalla normativa statale, ovvero fisioterapisti e logopedisti. Avverso tale decreto commissariale veniva proposto ricorso avanti al TAR Campania, che tuttavia rigettava l’istanza.
Nel successivo grado il Consiglio di Stato, a seguito di una lunga disamina giuridico-giurisprudenziale, concludeva che “la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie” e, di conseguenza, che ”l’unica professione sanitaria legittimata a fornire, nella loro completezza e con la dovuta formazione universitaria, tali prestazioni riabilitative è quella del fisioterapista” La rideterminazione dell’accreditamento della Regione Campania è stato dunque il pretesto ufficiale del Collegio per “sviscerare”, una volte per tutte, il complesso ed eterogeneo quadro normativo che aveva condotto gli appellanti a qualificare il massofisioterapista come una professione sanitaria riconosciuta, ma non riordinata. Onore ai vinti, dunque, che non intenderanno certo arrendersi ad una decisione in larga parte attesa ma che, di certo, non vieta loro di esercitare attività libero professionali o di svolgere, tanto per il pubblico quanto per il privato, “tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”, come da mansionario. Non c’è dubbio però, come riportato dalla pagine web dell’enciclopedia online Wikipedia circa la definizione di massofisioterapista, questa voce sull’argomento lavoro è da aiutare (!). In tutti i sensi.
Cons.St. III° 17/7/2013 n. 3325