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Il manuale d’uso del FVOE - fascicolo virtuale operatore economico

13/07/2023
Chiara Fusacchia
Delibera ANAC 20/06/2023 nr. 262

Come noto dal 1° luglio 2023 le disposizioni del D.Lgs.n. 36/2023 sono divenute efficaci ed il nuovo Codice appalti ha demandato all’ANAC il compito di definire parte della disciplina regolamentare per la sua attuazione.

Pertanto il 20 giugno 2023 l’ANAC ha pubblicato la Delibera n. 262, che fa riferimento all’adozione del provvedimento di cui all’art. 24, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;  tale provvedimento, tuttavia, acquisterà efficacia solo a partire dal 1° gennaio 2024 e dunque, fino a detta data, si continuerà ad applicare la Delibera ANAC del 2022 n. 464.

Con la delibera in commento l’ANAC ha inteso disciplinare il funzionamento del nuovo FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR.

Mediante tale strumento le Stazioni appaltanti avranno dunque la possibilità d’acquisire – relativamente a tutti i concorrenti - i documenti comprovanti il loro possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, mentre gli Operatori Economici avranno invece la possibilità d’inserire a sistema la documentazione richiesta.

La Delibera ANAC introduce una disciplina di dettaglio (rispetto all’art. 24) relativa alla funzionalità del FVOE; allo stato attuale le principali funzionalità riguardano:

  • il controllo sull’assenza dei motivi d’esclusione e sul possesso dei requisiti di selezione in capo agli operatori economici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
  • il controllo della permanenza dei requisiti durante la fase esecutiva del contratto;
  • la possibilità per le Stazioni appaltanti d’acquisire informazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • la possibilità per gli Operatori economici d’inserire, all’interno del FVOE, i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali;
  • il riutilizzo della documentazione presente nel FVOE per partecipare a più procedure di affidamento.
  • il controllo sulla permanenza dei requisiti durante la fase di esecuzione del contratto.

La Delibera n. 262 disciplina poi il procedimento operativo da seguire per l’utilizzo del FVOE, prevedendo espressamente che l’accesso al Fascicolo sia consentito solo ai soggetti abilitati, previa autorizzazione dell’Operatore economico.

Il soggetto abilitato avrà tuttavia la possibilità di accedere al Fascicolo solo dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell’avviso, come risultante dalla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Per la verifica dei requisiti il soggetto abilitato dovrà richiedere l’accesso all’Operatore economico il quale, attraverso il DGUE, dovrà inserire i riferimenti ai dati e ai documenti utili per comprovare i requisiti.

E’ onere dell’O.E. inserire la documentazione non presente nel FVOE che non sia già in possesso della Stazione appaltante nonché quella per la quale non è possibile l’acquisizione tramite l’interoperabilità con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).

L’interoperabilità per la fornitura dei dati sarà il punto di forza ai fini dell’operabilità del FVOE e gli Enti certificati devono garantire l’acquisizione dei dati attraverso l’interoperabilità delle proprie banche-dati con la PDND, preservando la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento delle informazioni.

Una diversa procedura operativa è poi prevista per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, che dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (o di servizio di recapito qualificato) e l’acquisizione dei dati nei loro confronti  verrà effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 1 DPR n. 445/2000, mentre  la relativa verifica sarà svolta con le modalità di cui all’art. 71, comma 2 dello stesso DPR.

La Delibera ANAC n. 262/2023 rappresenta dunque un’importante anticipazione delle modalità operative del nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico, la cui funzionalità sarà soggetta a successive evoluzioni, che andranno di pari passo con l’implementazione dei dati resi disponibili dagli Enti certificati sulla PDND, con l’adozione di successivi provvedimenti dell’ANAC (sempre d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasposti e con l’AgiD), con cui verranno introdotte progressivamente nuove funzionalità.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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