Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

REQUISITI TECNICI MINIMI: SI all'esclusione anche se non espressamente prevista dal Bando

19/07/2016

Cons. Stato, Sez. III, 11/07/2016, n. 3029

La sentenza in commento risulta di notevole interesse poiché interviene a chiarire la rilevanza e la portata dei cosiddetti requisiti tecnici “minimi”, il cui rispetto - da parte dei partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica - deve essere ritenuto obbligatorio anche in assenza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis.

Nello specifico, in una gara per la realizzazione di un sistema “corelab” ad alta automazione (comprendente la fornitura in service di sistemi diagnostici, reattivi e materiali di consumo) veniva dalla società ricorrente impugnato il provvedimento di esclusione emesso ai suoi danni, che si fondava sulla mancanza – relativamente alla sua offerta tecnica - di un requisito "di minima" richiesto dal Capitolato speciale.

Le argomentazioni a sostegno dell'impugnazione risiedevano nel fatto che l'obbligatorietà del suddetto requisito tecnico non sarebbe stata accompagnata da un'espressa previsione contenuta nella lex specialis, che in qualche modo ne sanzionasse la mancanza o la difformità con l'espressa esclusione dalla procedura.

In secondo luogo la ricorrente invocava il cosiddetto “principio di equivalenza” (di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006), in quanto il suo prodotto, seppur non perfettamente corrispondente alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale, sarebbe dovuto essere comunque dichiarato conforme alle prescrizioni di gara.

Il Collegio, respingendo entrambi i motivi di ricorso, ha chiarito che qualora uno dei requisiti tecnici sia inserito tra “i parametri minimi” dell'offerta, è irrilevante che il bando non si esprima a sanzionare espressamente con l'esclusione l'offerta di un bene difforme, poiché tale difformità si risolverebbe nell'offerta di “aliud pro alio”.

Quanto invece all'esperibilità del “giudizio di equivalenza” sul prodotto offerto, anche qui il Consiglio di Stato si è espresso in senso negativo, chiarendo che lo stesso trova applicazione solamente nel caso in cui vi sia piena corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto e non quando lo stesso risulti del tutto “inidoneo” rispetto alle specifiche tecniche indicate nella documentazione di gara.

In altri termini, il principio di equivalenza può essere applicato solamente nel caso in cui il bando di gara indichi un marchio, brevetto o produzione determinata, mentre ciò non è estendibile alle carenze di natura funzionale del prodotto, ovvero alle sue “caratteristiche minime”.