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Il malfunzionamento della piattaforma digitale comporta la riedizione della gara

25/05/2023

Consiglio di Stato, sez. V, n. 3452/2023

La sentenza in commento, seppure riferibile al “vecchio” Codice di Contratti (D.Lgs 50/2016), pare di stretta attualità in quanto analizza un caso che molto presto si potrebbe presentare a tutti gli operatori economici.

Difatti con il “nuovo” Codice dei Contratti Pubblici, come noto, tutte le gare si svolgeranno esclusivamente mediante piattaforma digitale (cd. ecosistema nazionale degli approvvigionamenti digitali) e dunque si avrà necessariamente un aumento delle casistiche di malfunzionamento con relative attribuzioni di responsabilità.

I Giudici amministrativi hanno dovuto infatti valutare il caso concreto in cui una società che lamentava di non aver potuto partecipare alla gara a causa di un malfunzionamento della piattaforma digitale, dapprima rallentata e poi del tutto bloccata, proprio nel momento della presentazione dell’offerta.

L’articolo di riferimento del “vecchio” Codice è il 79 comma 5 il quale prevedeva, in caso di accertato malfunzionamento, la necessità che la Stazione Appaltante provvedesse ad assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte. Tale norma oggi è trasfusa nella parte del nuovo Codice dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, e difatti l’articolo 25 prevede che le stazioni appaltanti debbano assicurare sempre la partecipazione anche in caso di comprovato malfunzionamento – seppure temporaneo – delle piattaforme.

Pertanto il Consiglio di Stato ha potuto valutare, nel caso specifico, che il malfunzionamento della piattaforma fosse certamente comprovato da una relazione Consip la quale certificava il guasto tecnico generalizzato del sistema, e dunque non ascrivibile alla concorrente. A ciò si aggiunga che la concorrente si era premunita sin da subito d’informare la Stazione Appaltante del guasto, chiedendo altresì la proroga del termine, poi non concesso, per la presentazione delle offerte.

Il Consiglio di Stato sottolinea dunque l’errore della Stazione Appaltante, che diversamente avrebbe dovuto attuare delle procedure, e nel caso anche la proroga del termine di presentazione delle offerte, volte a consentire la partecipazione di tutte le concorrenti. La conseguenza, dicono i Giudici deve essere l’annullamento della intervenuta aggiudicazione e delle relative operazioni di gara, con ciò comportando l’ordine di rinnovo della intera gara. Nel momento infatti dell’intervenuto guasto era stato di fatto impedito ad ogni ulteriore concorrente, che in ipotesi avesse voluto partecipare, di presentare la propria offerta, senza che l’Amministrazione si adoperasse per una sospensione o una proroga delle operazioni.

rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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