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L’offerta telematica e il principio di autoresponsabilità nelle gare pubbliche

28/11/2024
Consiglio di Stato, Sez. V, 08/11/2024, nr. 8947

Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui in commento, affronta una questione di grande rilevanza per gli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche in forma telematica (oramai praticamente tutti), confermando l’importanza del principio di autoresponsabilità e il rispetto rigoroso delle specifiche tecniche previste dai bandi.

Nello specifico un operatore economico veniva escluso da una procedura di gara in quanto la documentazione amministrativa presentata non risultava accessibile. La Stazione Appaltante, nonostante gli sforzi profusi dai propri dei tecnici per accedere ai file, concludeva che la marcatura temporale apposta al file ne aveva reso impossibile l’apertura, impedendo di verificarne il contenuto, e così risultando inapplicabile la normativa sul soccorso istruttorio a causa di un evidente vizio non sanabile.

In particolare il “vecchio codice” (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016), applicabile al caso specifico, prevedeva che nel caso di irregolarità essenziali che non avessero consentito di determinare il contenuto o il soggetto responsabile della documentazione, queste non avrebbero potuto essere sanate tramite il soccorso istruttorio. Da qui discende il cd. “principio di autoresponsabilità” (da ritenersi tutt’ora applicabile) quale modus comportamentale da tenere a bene a mente in fase partecipativa.

In buona sostanza il Consiglio di Stato ha ribadito che il principio di autoresponsabilità grava sugli operatori economici, i quali devono assicurarsi che la documentazione sia conforme alle regole previste dal bando. Ogni errore tecnico, come nel caso di specie l’uso improprio della marcatura temporale, viene ricondotto all’operatore economico, che ne sopporta le conseguenze.

Sarebbero state dunque disattese, nel caso specifico, le rigorose istruzioni procedurali indicate in lex specialis, e ciò avrebbe comportato la illeggibilità dei file non consentendo di ricostruire il contenuto della documentazione amministrativa.

In conclusione si rinvengono i seguenti insegnamenti:

  1. rigoroso rispetto delle regole di gara: l’invio di documentazione conforme alle specifiche tecniche previste dal bando è una responsabilità primaria degli operatori economici.
  2. Il soccorso istruttorio non è una sanatoria universale: non può essere utilizzato per correggere errori che precludano l’accesso al contenuto dei documenti.
  3. Conseguenze della marcatura temporale: l’uso non conforme di strumenti tecnici, come la marcatura temporale, può determinare esclusioni dirette dalle procedure di gara.

Questa sentenza rappresenta un precedente importante che ribadisce l'esigenza di una rigorosa aderenza alle regole di gara e sottolinea l'importanza dell'accurata preparazione documentale da parte dell’O.E.. Tuttavia va altresì rimarcato che con l’introduzione del nuovo codice (D.Lgs 36/2023) viene prevista una maggiore attenzione alla gestione digitale delle procedure, imponendo alle stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme che riducano il rischio di errori nella presentazione dei documenti.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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