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L'obbligo del ricorso al mercato elettronico

16/01/2013

Corte dei Conti - Sez contr. Marche, 29/11/2012, n. 169
Dalle recenti disposizioni introdotte dalla “spending review” emerge chiaramente un favor del Legislatore per le modalità d'acquisto realizzate mediante i cd. sistemi di e-procurement (complesso di tecnologie, procedure e operazioni che consentono l'acquisizione di beni e servizi on-line, tra aziende, aziende e privati, aziende e istituzioni pubbliche), in quanto suscettibili di assicurare all'amministrazione sia la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori, che di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità della procedura di acquisto. La Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per le Marche – con deliberazione n. 169/2012 ha affrontato di recente la questione a seguito della richiesta di parere di un Comune che chiedeva “lumi” in riferimento alla portata cogente per gli Enti Locali del ricorso ai mercati elettronici ed il giudice contabile, in riferimento anche a quanto disposto dal Legislatore all'art. 1, comma 450, l.n. 296/06, ha ribadito come gli Enti locali, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico.
Non sussiste, però, un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (cd. Me.PA) essendo espressamente prevista - dalla norma in commento – la facoltà di scelta tra diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del dpr 207/2010, fra le quali si annovera il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante nonchè quello realizzato dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in riferimento alle fattispecie delineate preme rilevare come, proprio in virtù della particolare caratteristica del mercato elettronico della P.A., nell'ambito dello stesso è prevista una duplice modalità di acquisto: l'Ordine d'Acquisto diretto (OdA), che permette di acquisire sul Mercato elettronico prodotti/servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali già fissate, oppure la Richiesta d'Offerta (RdO) con cui è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti o servizi pubblicati sui cataloghi on line. In questa prospettiva la Corte dei Conti ritiene che l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome e diverse dal Me.PA sia quella in cui il bene/servizio non possa essere acquisito secondo le modalità così descritte ovvero, pur disponibile, si manifesti – per mancanza di qualità specifiche - inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente. Tale circostanza, peraltro, dovrà essere valutata ed altresì trovare evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma 450, sarà da ritenersi nulla e tale quindi da inficiare il contratto stipulato nonché fondare le connesse responsabilità.