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L'introduzione dell'accesso civico agli atti delle pubbliche amministrazioni

12/06/2013

DECRETO LEGISLATIVO 14/3/2013, N. 33

Il decreto legislativo n. 33/2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, può essere definito un vero e proprio “codice di trasparenza”, emanato in attuazione dei principi previsti dall’art. 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Gli obiettivi dichiarati di tale decreto legislativo, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, sono quelli di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedere un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, oltre a consentire ai cittadini di esercitare un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni. Tali obiettivi sono in accordo ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Il decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, includendo al loro interno non solo le Amministrazioni statali e gli Enti locali, ma anche gli enti pubblici economici, nonché le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, gli I.A.C.P., le Camere di commercio e loro associazioni. Quanto al concetto di “trasparenza”, contenuto all'art. 1, questa può essere definita come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; il nuovo concetto di trasparenza va dunque inteso non solo quale potenziale diritto di accesso agli atti, bensì come concreta accessibilità alle informazioni, documenti e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., che da ora in poi dovrà essere garantita mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali dei vari enti. La trasparenza dev'essere garantita tenendo comunque conto dei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, statistico e di protezione dei dati personali, di modo che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti e venga contemperato alle esigenze di segretezza e tutela della privacy. In ragione dell'introduzione di tali obblighi di trasparenza ed accessibilità a carico delle pubbliche amministrazioni è stato introdotto l'istituto del cosiddetto “accesso civico” (art. 5), che stabilisce come tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le Amministrazioni pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. Il nuovo istituto va quindi nettamente distinto dal diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti L.n. 241/1990, essendo diversi sia i presupposti, che i contenuti, che i soggetti legittimati. L'art. 5 comma 2° stabilisce infatti che “la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.” Non occorre pertanto, a differenza della richiesta di accesso agli atti ordinaria, che l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso, ma in questo caso si riconosce a tutti il diritto di accesso civico, anche se non portatori di alcun interesse giuridico qualificato. Al diritto d'accesso civico corrisponde l’obbligo, per tutte le PP.AA., di pubblicare sul proprio sito il documento, l'informazione o il dato e di trasmetterlo contestualmente al richiedente o, in alternativa, di comunicarne l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento o il dato richiesto risultano già pubblicati (nel rispetto della normativa vigente) l’amministrazione indica allora al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta d'accesso è gratuita e dev'essere inoltrata al Responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni.. Viene dunque in rilievo la nuova figura del “Responsabile della trasparenza”, il quale ha compiti di controllo dell’adempimento da parte dell’amministrazione pubblica degli obblighi di trasparenza, oltre alla verifica della completezza e chiarezza delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione e della regolarità ed attuazione dell’accesso civico, previsto dal decreto. Il responsabile della trasparenza ha inoltre il compito di segnalare alle Autorità competenti (OIV, CIVIT) eventuali inadempienze relative alle pubblicazioni obbligatorie nonché i casi più gravi di inadempimento degli obblighi sopra indicati. Infine, quanto alle sanzioni previste per i casi di violazione degli obblighi di trasparenza per le P.A., l'art. 46 prevede che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed elemento di valutazione dell’ulteriore responsabilità per danno all’immagine nelle ipotesi in cui nelle omissioni descritte si ravvisi una fattispecie di reato. Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione è valutato inoltre ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.