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L’inadeguatezza dell’Organismo di Vigilanza rende inadeguato il Modello Organizzativo?

23/11/2021
Trib. Vicenza, sez. penale, 17 giugno 2021 n. 348

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce all’Organismo di Vigilanza (art. 6) compiti propri – vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e curarne l’aggiornamento – e indica caratteristiche specifiche che l’OdV deve possedere ovvero essere “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; ancora l’art. 6 prevede “obblighi di informazione nei confronti dell’OdV”.

Nell’esaminare la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 della Banca Popolare di Vicenza (BPVI) in relazione ai reati di aggiotaggio e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, i giudici del Tribunale di Vicenza offrono spunti interessanti in merito ai concetti di autonomia, di iniziativa e di controllo in capo all’OdV ed alla conseguente efficacia esimente del Modello 231.

Indipendenza e autonomia

Il Modello esaminato nel caso BPVI prevedeva la nomina di un OdV collegiale composto dal Responsabile pro tempore della Direzione Internal Audit e da due membri esterni.

I giudici sottolineano che in linea teorica nulla osta alla nomina del Responsabile dell’Internal audit quale membro dell’OdV, ma in concreto l’analisi del Funzionigramma aziendale mostrava chiaramente come tale figura dipendesse gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione della società.
In relazione ai reati che nel caso di specie vengono contestati alla banca, uno dei membri dell’OdV dipendeva dunque gerarchicamente e funzionalmente dagli stessi soggetti che si sono resi responsabili delle condotte penalmente rilevanti; ciò minava, a detta dei giudici, inevitabilmente l’indipendenza e l’operatività dell’organismo. I giudici ritengono significativo anche il fatto che in sede di CdA la relazione sull’operatività dell’OdV venisse svolta dal Direttore generale.

Quanto agli altri due membri del collegio le indagini mostravano che entrambi avevano ricevuto compensi da società collegate a BPVI; tale circostanza è stata ritenuta di per sé idonea a compromettere la garanzia di imparzialità di giudizio e di esercizio indipendente dei compiti assegnati, minando irrimediabilmente il requisito dell’autonomia.
Secondo i giudici tutti i membri dell’OdV erano dunque soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte degli organi di vertice della banca.

Flussi informativi verso l’OdV

Il Tribunale di Vicenza rileva inoltre la totale carenza di flussi informativi procedimentalizzati dalle varie funzioni aziendali verso l’OdV; non era prevista la redazione e l’invio di report periodici e l’unico canale di comunicazione e di informazione diretta verso l’OdV era rappresentato dalla mail del Presidente dell’Organismo. Detto canale, peraltro, non garantiva alcun presidio di riservatezza a tutela del soggetto segnalante, tanto che nel corso del giudizio emergeva che nessuna segnalazione era pervenuta agli organi di controllo da parte dei dipendenti per timore di ripercussioni.

I giudici concludevano la propria analisi rilevando come all’OdV mancasse totalmente una base informativa su cui fondare le proprie verifiche.

Autonomi poteri di iniziativa e di controllo

La norma prevede che l’OdV sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
I giudici rilevano però che all’interno di BPVI i controlli stessi dovevano essere preventivamente pianificati di concerto con le funzioni controllate e con lo stesso Consiglio di Amministrazione, essendo preclusa qualsiasi iniziativa “a sorpresa” o comunque autonoma.
La sentenza si spinge oltre in quanto i giudici sottolineano che i poteri riconosciuti all’OdV si limitavano alla segnalazione delle violazioni del modello e/o della commissione di reati presupposto.

Alla luce di tutti questi elementi i giudici ritengono che il Modello predisposto dalla BPVI non superi il vaglio di adeguatezza sotto vari profili ed in particolare

  • mancanza di indipendenza dei membri dell’Organismo
  • carenti poteri ispettivi e di controllo
  • inadeguati flussi informativi.

Da sottolineare in chiusura che i giudici arrivano alle suddette conclusioni esaminando certamente il MOG, il funzionigramma aziendale, le procedure ma anche i verbali redatti dallo stesso OdV, dal cui poco esaustivo contenuto fanno derivare la carenza dell’attività di vigilanza svolta.