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L'impresa aggiudicataria puo' rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicate nelle giustificazioni all'anomalia dell'offerta

05/05/2013

CONSIGLIO DI STATO, V°, 2/5/2013, N. 2401

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2401/2013, ha ritenuto condivisibile la tesi che ammette di rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile in sede di giustificazione all'offerta anomala, purché non venga modificato l'importo complessivo dell'intera proposta economica formulata. Atteso infatti come la ragione cui è preordinato il meccanismo di verifica dell'offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale, l'impresa aggiudicataria ben può, nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile (già in precedenza indicati), con l'unico limite di non modificare l'importo complessivo dell'intera offerta. Il subprocedimento di giustificazione dell'anomalia, infatti, deve prevedere l'inammissibilità solo delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire come “seria” un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultino finalizzate ad un'allocazione dei costi diversa rispetto a quella originariamente indicata mentre, nel caso in cui invece le cifre, ancorchè diversamente allocate conservino comunque una “congruità complessiva”, ecco allora come non possa configurasi alcuna anomalia.