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LEX SPECIALIS: esiste una gerarchia tra le diverse fonti della lex specialis?

21/10/2015

Cons. Stato, V°,  9/10/2015, n. 4684

La sentenza in esame, intervenuta sull'appello proposto dalla Longo Veicoli Industriali S.r.l. - classificatasi seconda in una procedura avente ad oggetto la fornitura di automezzi per l'attività di protezione civile - ha affrontato il tema riguardante le possibili antinomie fra le varie fonti che compongono la lex specialis.

All'interno del concetto generale di "disciplina speciale di gara" vengono infatti ricompresi una serie di atti amministrativi, quali il Bando, la Lettera d'invito, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d'appalto, che presentano ognuno una propria autonomia ma che tuttavia possono contenere anche disposizioni tavolta in contrasto fra di loro.

Nella causa in questione il TAR Cagliari aveva accolto il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria che si basava sul fatto che la ricorrente avesse offerto un mezzo non esistente né omologato alla data di presentazione delle offerte, contrariamente a quanto invece richiesto dal disciplinare di gara.

Il Collegio ha puntualizzato come in generale il Bando, il Disciplinare e il Capitolato speciale di una pubblica gara posseggano ciascuno una propria autonomia, oltre ad una specifica funzione in relazione alla procedura nel suo complesso, il primo fissando infatti le regole della procedura, il secondo disciplinandone il procedimento ed il terzo integrando (eventualmente) le disposizioni del bando (Cons.St., 10/11/2005, n. 6286) .

Tutte e tre le fonti costituiscono la cd. “lex specialis” (Cons.St., VI°, 15/12/2014, n. 6154; V°, 5/9/2011, n. 4981) che, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), hanno carattere vincolante sia nei confronti dei partecipanti che della stessa P.A. appaltante.

Qualora tuttavia dovessero sorgere dei contrasti tra gli atti della lex specialis, esiste comunque una gerarchia differenziata che vede la prevalenza delle norme del Bando di gara (Cons.St., V° 17/10/2012, n. 5297) rispetto alle disposizioni del Capitolato speciale, che possono solamente integrare ma non modificare le prime (Cons.St., III, 29/4/2015, n. 2186; 11/7/2013, n. 3735).