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LEGGE 3/8/2009, n. 102 (cd. “PROVVEDIMENTO ANTICRISI”)

03/09/2009

Al Codice dei contratti pubblici sono apportate le seguenti modifiche:

  • all'art. 70, comma 11, lett. b) (Termini di ricezione delle domande e delle offerte), dopo le parole "a presentare offerte" sono aggiunte "ovvero non inferiore a 45 giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c)"; l'ultimo periodo dell'art. 70 e soppresso;

  • all'art. 86, (Criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse), e abrogatoil comma 5 che recitava "Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara"; non vi e quindi piu' l'obbligo di allegare le giustificazioni preventive

  • all'art. 87il comma 1 e sostituito da "Quando un'offerta appaia anormalmente bassa la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara nonche, in caso d'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88. All'esclusione puo provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio"; al comma 2 le parole "di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1" sono soppresse;

  • all'art. 88 il comma 1 e sostituito da "La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni"; dopo il comma 1 e inserito il "1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni rienute pertinenti"; al comma 2 le parole "10 giorni" sono sostituite da "5 giorni"; il comma 3 e sostituito da "La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite"; al comma 4 le parole "5 giorni" sono sostituite da "3 giorni"; al comma 7, dopo il primo periodo e inserito "In alternativa la stazione appaltante, purche si sia riservata tale facolta nel bando o nella lettera d'invito, puo procedere contemporaneamente alla verifica d'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5";

  • all'art. 122, comma 9 le parole "l'art. 86, comma 5" sono sostituite da "l'art. 87, comma 1";

  • all'art. 124, comma 8, le parole "l'art. 86, comma 5" sono sostituite da "l'art. 87, comma 1";

  • all'art. 165, comma 4, al terzo periodo le parole "90 giorni" sono sostituite da "60 giorni" ed, al quarto periodo, le parole "60 giorni" sono sostituite da "45 giorni";

  • all'art. 166, comma 3, secondo periodo le parole "90 giorni" sono sostituite da "60 giorni" ed al comma 4, secondo periodo, le parole "90 giorni" sono sostituite da "60 giorni".

Le suddette modificazioni si applicano alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (20/8/2009)