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Le motivazioni della sentenza Thyssen
Corte d'assise Tribunale Torino 15/4/2011
Nel mese di novembre sono state pubblicate le motivazioni alla oramai famosa sentenza Thyssen. Per completezza si ricorda che, in materia di reati di cui al Decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilita amministrativa degli Enti, la societa ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa e stata condannata:
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al pagamento della sanzione di 1 milione di euro;
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all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi,
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al divieto di pubblicizzare i prodotti sempre per sei mesi,
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alla confisca di 800.000 euro, con la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali.
Delle complesse argomentazioni che la Corte ha con chiarezza illustrato si ritiene doveroso qui evidenziare alcuni punti evidenziati dalla stessa Corte in merito alle sanzioni 231 applicate al caso.
Natura giuridica della responsabilita amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001
La Corte e ritornata sulla natura giuridica della Responsabilita introdotta dal D.lgs. 231/2001, tema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, riprendendo alcune pronunce della Corte di Cassazione e ribadendo, che "la volonta del legislatore […] fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilita, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano quelle processualpenalistiche, con sanzioni innovative in quanto non assimilabili ne alle pene ne alle misure di sicurezza."
Si tratta quindi di un __"tertium genus"__ di responsabilita nonostante contenga principi e concetti propri della sfera penale (cft. Sentenza Suprema Corte, n. 26654/08 e n, 36083/09).
Interesse o vantaggio
La Corte si e poi soffermata valutando l'interesse o vantaggio della societa nella mancata adozione delle misure richieste per la salute e sicurezza dei lavoratori, precisando che "le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio (v. i vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne e anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuita della produzione."
La Corte ritiene che quanto appena esposto, consistente nel collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensi alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponda ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589 2° comma c.p.."
Adozione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei come esimente della persona giuridica
Nel caso di specie l'Ente si era difesa sostenendo di avere comunque adottato un Modello Organizzativo prima del verificarsi dell'evento. La Corte ha, tuttavia, accertato che tale Modello non era stato adottato prima dell'incidente del 6/12/2007, infatti solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007 erano state approvate le modifiche del preesistente "modello organizzativo" aggiungendovi le parti relative proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Secondo la Corte, l'assenza del modello sarebbe dimostrata non solo da un punto di vista formale ma anche da un punto di vista sostanziale, visto che il membro dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 lett b) del D.lgs. 231/2001 esperto in materia di sicurezza sia stato nominato nel dicembre 2007.
Vista, pertanto, l'assenza effettiva di un modello organizzativo al momento dell'incidente la Corte non ha ritenuto necessario esaminare nel merito il modello organizzativo.
La Corte ha, tuttavia, espresso il proprio parere in merito al membro dell'OdV scelto quale esperto della sicurezza. L'ente, infatti, aveva nominato il proprio dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro membro dell'OdV.
Sul punto la Corte ha precisato che "questa circostanza, di per se sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo": non e necessario spendere ulteriori parole _sulla "autonomia" del controllore quando e la stessa persona fisica del controllato."