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GARANTE PRIVACY – DELINBERAZIONE N. 55 DEL 18 SETTEMBRE 200 Le informative privacy incomplete sono sanzionabili

25/02/2009

GARANTE PRIVACY – DELINBERAZIONE N. 55 

In materia di trattamento dei dati personali, il Garante della Privacy ha di recente statuito che le informative privacy che non contengono tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003) devono essere sanzionate ex art. 161 dello stesso provvedimento per carenza delle informazioni da comunicare all'interessato. 

Piu precisamente, stando alle statuizioni del Garante, la sanzione andrebbe applicata, non solo nella totale assenza della informativa, ma anche in carenza di uno o piu elementi che, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'informativa deve contenere.

Questo il caso che dava origine alla pronuncia del Garante.

Una societa di servizi per studenti, onde erogare i servizi pubblicizzati, raccoglieva su di una pagina web il consenso al trattamento dei dati personali degli utenti limitandosi ad indicare, a titolo di identificazione della societa stessa, solo un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare.

Mancava, pertanto, in violazione dell'art. 13 del Codice Privacy, ogni informazione ritenuta utile per i soggetti interessati, come le modalita del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, l'ambito di comunicazione dei dati e dei responsabili o incaricati del relativo trattamento, ecc..

Risultava, peraltro, assente anche ogni indicazione atta a meglio identificare il soggetto Titolare del trattamento dei dati, dal momento che la pagina web non ne indicava la ragione sociale completa e il relativo recapito.

Il Garante ha, pertanto disposto l'applicazione della sanzione ex art. 13 del Codice della Privacy - consistente nel pagamento di una somma compresa tra 3.000 e 18.000 euro - per carenza, oltre che di tutte le informazioni previste dall'art. 13 sulle modalita di trattamento e sui diritti degli interessati, anche delle informazioni necessarie onde meglio identificare la societa titolare del trattamento.

A giudizio del Garante, infatti, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare, in quanto idonei ad identificare sia persone fisiche che giuridiche, non garantiscono la corretta e precisa individuazione del soggetto titolare del trattamento.