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L'avvalimento riguarda anche il nulla osta di sicurezza (n.o.s.)
[Cons. Stato, sez. IV, 4/6/2013, n. 3059]
Con la recente sentenza n. 3059/13 il Consiglio di Stato ha qualificato il N.O.S. (Nulla Osta di Sicurezza) quale requisito di natura organizzativa, la cui particolarità sta nel fatto che garantisce, nell'ambito di alcune particolari tipologie di prestazioni, il preventivo riscontro delle qualità personali, dell'integrità e delle modalità logistiche da parte di chi esegue il contratto. Ciò posto, nonché considerato come il Codice appalti menzioni, all'art. 49, primo comma, tra i requisiti di capacità tecnico-finanziaria - per cui è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento (ovvero al “prestito” dei requisiti ai fini partecipativi) - espressamente proprio quelli di carattere organizzativo, non vi è di conseguenza alcun dubbio che anche il suddetto “Nulla Osta di Sicurezza” possa essere oggetto di avvalimento, ovvero possa venire “prestato” ai fini di concorrere ad un pubblico incanto.