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La sponsorizzazione del COLOSSEO: un caso di realpolitik !!!

24/02/2012

Ha avuto grande risonanza giornalistica la vicenda legata alla sponsorizzazione (di 25 milioni di euro) che il gruppo TOD'S aveva offerto per i lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma (noto anche come "Colosseo"). La Soprintendenza dei beni archeologici della capitale, infatti, nel corso dell'anno 2010 aveva pubblicato un avviso per il reperimento di uno sponsor per il finanziamento e la realizzazione d'interventi di restauro al Colosseo, con conseguente responsabilita per la progettazione, direzione- lavori ed esecuzione delle opere da parte dello sponsor, a fronte del diritto - a favore dello stesso - dello sfruttamento dell'immagine del Colosseo per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione. Avevano risposto a tale avviso le societa Tod's e Ryanair, ma entrambe le loro offerte erano risultare irregolari e, quindi, dichiarate inammissibili. &nbsp_place_ holder; &nbsp_place_ho lder; A quel punto la Sopraintendenza aveva allora deciso d'indire una procedura negoziata, a fronte del quale pero la societa Tod's faceva pervenire una sua controproposta&nb sp_place_holder; - in data 30/12/2011 - relativa ad un'offerta di 25.000.000 € per la mera sponsorizzazione (senza, quindi, alcun obbligo di sovraintendere al restauro) nonche con l'ulteriore richiesta d'utilizzo dell'immagine "Colosseo" anche per i successivi due anni dal termine dei lavori, peraltro condizionando la validita di detta proposta alla data del 10/1/2012; a questo punto la Sopraintendenza scriveva alla societa Ryanair ed alla Fimit Sgr (che nel frattanto aveva manifestato interesse alla sponsorizzazione) concedendo 2 soli giorni di tempo per "rilanciare" una nuova offerta, richiesta caduta nel vuoto tantoche, con conferenza-stampa davanti al Colosseo, il sindaco di Roma ufficializzava allora, a meta del mese di gennaio c.a., la concessione della sponsorizzazione da parte della Tod's per il restauro del Colosseo. Contro questo affidamento e tuttavia insorta l'Autorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che ha bloccato la procedura richiedendo un parere all'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici in merito alla correttezza del suddetto affidamento e l'AVCP, con deliberazione 8/2/2012, n. 135 ha ritenuto di confermare la validita della suddetta procedura negoziata, partendo dalla distinzione - tutta legale - fra la "sponsorizzazione tecnica" (regolamentata dagli artt. 26 e 27 del codice appalti) e la "sponsorizzazione pura" (o di mero finanziamento, finora non regolamentata ma -guarda caso- oggetto adesso del Decreto "semplifica Italia" di cui sopra), ragion per cui, a seguito della infruttuosa 1° procedura per l'affidamento di una sponsorizzazione tecnica (relativa alla realizzazione delle opere di restauro), la Sopraintendenza si e trovata libera d'accettare una nuova proposta (questa volta di sponsorizzazione di mero finanziamento), secondo i termini e le condizioni imposti dallo stesso sponsor, in quanto non vincolata da alcun vincolo procedimentale ed, anzi, la Sovraintendenza ha ritenuto di poter cosi accettare anche a fronte della mancata "miglioria" da parte degli altri partecipanti alla precedente gara di sponsorizzazione tecnica.