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La nuova disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

29/09/2012

L'ultima riforma del mercato del lavoro, conosciuta oramai come “riforma Fornero” ha notevolmente modificato, cambiandolo sia nella forma che nella sostanza, la disciplina dei licenziamenti individuali, se ed in quanto questi siano riconducibili ad un giustificato motivo oggettivo. Come noto, tale è quella causale addotta dal datore di lavoro, da sola idonea a legittimare il recesso contrattuale. Andiamo con ordine. Per le ipotesi di crisi aziendale, riorganizzazione delle maestranze, o anche a fronte di una semplice scelta strategica di abbandonare un settore merceologico, è facoltà del datore di lavoro procedere con i licenziamenti di quei dipendenti in esubero, laddove questi non siano più riutilizzabili in azienda per mansioni equivalenti o superiori. Fin qui nulla di nuovo. E' invece da segnalarsi, e come tale oggetto del presente contributo, la novità procedurale introdotta con la Legge 92 del 28/06/2012. Infatti, per le imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti – e cioè quelle in cui trova applicazione l'art.18 dello statuto dei lavoratori – per procedere al licenziamento anche di anche un solo lavoratore bisogna seguire un iter piuttosto complesso. L'atto di recesso deve essere preceduto infatti dalla richiesta di convocazione della DPL territoriale, affinché la stessa fissi un incontro con il lavoratore, nel quale si vaglieranno eventuali soluzioni transattive, risarcitorie, o di reimpiego dello stesso nella struttura aziendale. Il tutto deve essere concluso entro venti giorni dalla convocazione delle parti ad opera della DPL. Successivamente – e per l'