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LA MEDIAZIONE SU INVITO DEL GIUDICE QUANDO SI CHIEDE TERMINE PER TRATTATIVE
Con Ordinanza dell’11 Gennaio 2013 la Prima Sezione del Tribunale di Varese – nella persona del giudice estensore, Dott. Buffone – ha dichiarato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, la sospensione del processo in corso onde consentire alle parti di valutare la possibilità di ricorrere alla risoluzione stragiudiziale della controversia. Come si legge nel testo dell’ordinanza stessa “ … dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare all’evidenza utile utilizzare il tempo del rinvio per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, tenuto conto del comportamento delle parti …”.
In altri termini, laddove dall’atteggiamento delle parti trapeli l’esistenza di margini di trattativa per giungere ad una risoluzione stragiudiziale della controversia ben potrà il giudice formulare l’invito a valutare tale possibilità e contestualmente sospendere il processo avanti a lui pendente, rinviando la causa al fine di raccogliere gli eventuali consensi o rifiuti delle parti in ordine all’invito ricevuto. Ecco allora che appare più utile, rispetto al mero differimento della causa, utilizzare il tempo del rinvio per proporre alle parti di valutare il ricorso al canale alternativo della mediazione, dando concreta applicazione ad una disposizione – quella contenuta nel comma 2 dell’art. 5 – che ad oggi, venuto meno il carattere della obbligatorietà del ricorso alla mediazione, pare essere in grado di garantire all’istituto conciliativo il proprio legittimo spazio nel nostro ordinamento giuridico, servendo altresì allo scopo di educare i cittadini – parti in causa alla cultura della conciliazione delle vertenze.