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La mancata dichiarazione dei costi di manodopera indiretti può comportare l’esclusione dalla gara?

25/01/2024
TAR Lazio, sede Roma, sez. III, 09/12/2023, n. 18510

L’operatore economico che intende partecipare ad una gara d’appalto deve obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera?

Ma cosa si intende per costi della manodopera?

Tale obbligo è prescritto dall’art. 108, comma 9, del nuovo codice dei contratti pubblici, che riprende l’art. 95 comma 10 del precedente codice.

Il codice però non chiarisce cosa debba intendersi “per costi di manodopera”, dalla lettura della norma non risulterebbe chiaro se oltre ad indicare i costi dei soggetti che sono direttamente impiegati nell’appalto si debbano considerare anche coloro che non sono specificatamente impegnati.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza amministrativa distinguendo tra costi diretti, che è obbligatorio dichiarare nell’offerta economica, e i costi indiretti, per i quali non vige l’obbligo.

Da ultimo il T.A.R. Lazio che, con la sentenza oggi in commento, n. 18510/2023, si è pronunciato sulla legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione per la fornitura quinquennale in service di una lavaendoscopi disposta nei confronti del primo classificato in gara il quale non aveva indicato i costi della manodopera in quanto non era previsto del personale impiegato stabilmente nella commessa, ma solo personale di supporto, ossia dedicato ai servizi post-vendita degli accessori.

Il Giudice romano ha richiamato i principi giurisprudenziali formatisi sul tema secondo cui non sussiste l’obbligo di dichiarazione per i costi riguardanti, ad es., il Direttore del servizio, il personale che svolge attività con carattere non prevedibile e occasionale e le figure professionali che svolgono attività ripetitive, e quindi possono operare su più appalti.

Alla luce di ciò, il TAR ha ritenuto di far rientrare le attività del personale di supporto all’interno dei costi di manodopera indiretti per i quali non è richiesta l’indicazione all’interno dell’offerta economica ed ha così respinto il ricorso della seconda classificata.

Tuttavia, è importante ricordare che, anche se non vige l’obbligo di dichiarare i costi indiretti in sede di offerta economica, quest’ultimi potranno essere rilevanti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e potrebbero causare l’esclusione nel caso in cui emergessero delle violazioni.