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La disciplina della revisione dei prezzi applicata agli appalti di servizi e forniture
Con bando pubblicato l’8 luglio 2021 l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indiceva per la Provincia di Bolzano una procedura aperta per la fornitura di cloruro di sodio a uso disgelo stradale.
Giunta all’aggiudicazione, ma prima di sottoscrivere il contratto, l’aggiudicataria inviava svariate istanze all’Amministrazione al fine d’ottenere una rinegoziazione delle condizioni della convenzione.
L’Amministrazione riscontrava le richieste chiarendo che solo nel contesto dell’esecuzione del contratto avrebbe potuto prendere in considerazione eventuali istanze di modifica del contratto, non prima.
Giunta finalmente la stipula del contratto, l’aggiudicataria presentava allora formale “istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto per causa di forza maggiore”, la quale, tuttavia, veniva rigettata dalla Stazione Appaltante.
L’aggiudicataria decideva quindi d’impugnare il rigetto innanzi al TAR competente invocando la violazione dell’art. 1467 c.c. nonché dell’art. 106 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016.
Tuttavia, con la sentenza oggi in commento il TAR Altoatesino rigetta il ricorso.
Anzitutto, il giudice adito chiarisce che nella disciplina degli appalti pubblici, ratione temporis vigente in ambito di servizi e forniture, la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se preventivamente disciplinata nei documenti di gara sulla base di un esplicito richiamo all’art. 106 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 e di una accurata istruttoria di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie, la documentazione di gara non solo non prevedeva alcuna clausola di revisione dei prezzi ma anzi, la escludeva espressamente.
Allo stesso tempo, nemmeno è invocabile la violazione dell’art. 1467 c.c. (risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta) poiché riscontrabile solo nel caso in cui il contratto sia già in corso d’esecuzione continuata e periodica o a esecuzione differita, non prima. Inoltre, la norma non assegna al contraente il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina tale effetto ad una pronuncia dell’Autorità giudiziaria.
A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente non ha neppure fornito la rigorosa prova della ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili tali da abbattere l’alea contrattuale dell’imprenditore e da rendere l’esecuzione della fornitura eccessivamente onerosa.
Se ne deduce quindi che:
- se un evento imprevedibile ed eccezionale causa un aumento straordinario del prezzo durante la gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi;
- se invece decide di firmare il contratto, significa che accetta il rischio imprenditoriale;
- se l’evento imprevedibile si manifesta dopo la stipula del contratto, l’operatore economico può rivolgersi al giudice civile per chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. oppure chiedere all’Amministrazione l’applicazione dell’art. 106 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 nel solo caso, però, in cui la previsione sia prevista dai documenti di gara.
Invece la ricorrente, errando, ha mirato ad ottenere sin dal momento successivo all’aggiudicazione e prima della stipula la revisione delle condizioni economiche, peraltro espressamente esclusa dalla documentazione di gara.