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La Cassazione a Sezioni Unite chiariscono alcuni aspetti rilevanti in merito alla differenza fra Concordato Preventivo e Fallimento
Cassazione civile, Sezioni Unite, 23/1/2013 n. 1521
Con una pronuncia estremamente articolata la Suprema Corte di Cassazione ha fatto il punto su alcuni principi in materia di concordato preventivo e fallimento, alla luce delle più recenti novità legislative (D.L. 83/2012) nonché al fine di dirimere alcune questioni che vedevano un ampio dibattito sia da parte della giurisprudenza che della dottrina. Il caso ha preso le mosse da una vicenda abbastanza complessa, che vedeva una società presentare una domanda di concordato preventivo, con una proposta che otteneva l'approvazione della maggioranza dei creditori, mentre il Commissario Giudiziale esprimeva parere negativo in ordine alla fattibilità di detta proposta ed il Tribunale, in sede d'omologazione, ne rigettava la domanda. Detta decisione, reclamata dalla debitrice, veniva tuttavia confermata dalla Corte di Appello, per cui seguiva il ricorso in Cassazione. Nelle more poi di detta decisione una delle creditrici proponeva istanza di fallimento, che veniva accolta ed, anche relativamente a tale decisione, veniva dunque proposto reclamo dalla società debitrice, che tuttavia risultava soccombente anche in Corte di Appello, di talchè si addiveniva ad un altro ricorso in Cassazione. A questo punto la Suprema Corte, riunendo i due ricorsi, coglieva l'occasione per sancire alcuni principi fondamentali in materia, ovvero
a) in primo luogo statuiva come la dichiarazione di fallimento non possa essere sospesa a causa della pendenza di una domanda di concordato preventivo; tra le due procedure, infatti, non esiste piu' - nella nuova formulazione della Legge fallimentare - il “criterio della prevenzione” che, di fatto, posponeva la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della procedura di concordato, quanto piuttosto sussiste un fenomeno di “consequenzialità” fra la procedura di fallimento, che risulta esperibile solo all'esito (negativo) di quella di concordato; in altri termini la proposizione di una domanda di concordato preventivo non mette al riparo il debitore da un'eventuale pronuncia di fallimento derivante da un'autonoma iniziativa promossa da uno qualsiasi dei creditori;
b) la Suprema Corte, inoltre, ha colto l'occasione per chiarire la propria posizione relativamente alla questione dei poteri del giudice circa la valutazione della proposta di concordato, enunciando il principio di diritto secondo cui “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”.
Pertanto in un'ottica di valorizzazione dell'aspetto negoziale del concordato preventivo, in cui ai creditori spetta di valutare - da una punto di vista meramente economico - la proposta di concordato, la sua convenienza e verosimiglianza rispetto all'esito pronosticato nonché alla percentuale di soddisfacimento indicata, permane comunque in capo al giudice un controllo di legalità della procedura nonché una forma di verifica sulla proposta di concordato, che la Suprema Corte non determina a priori ma di cui, nelle motivazioni, identifica alcune forme, come - la verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta a sostegno della proposta di concordato; - la verifica in merito alla fattibilità giuridica della proposta; - la rilevazione del dato, qualora emerga prima facie, da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati.
La Corte di Cassazione specifica infine come anche il controllo di legittimità non abbia un contenuto fisso e predeterminabile a priori, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma come debba, in ogni caso, tener conto delle finalità principali della procedura di concordato ovvero, da una parte, del superamento della situazione di crisi dell'imprenditore nonché, dall'altra, dell'assicurazione di un soddisfacimento (sia pure modesto) dei creditori.