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L'ISTANZA D’ACCESSO AGLI ATTI NELLA FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO: SEGNALI DI APERTURA DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

30/05/2012

L'art. 22 lett. b) L.N. 241/90 specifica come il diritto d'accesso non possa essere considerato quale azione volta al controllo generalizzato sull'attivita della p.a., ma come strumento di tutela individuale d'interessi particolari, che devono trovare giustificazione in un interesse del singolo, posto in collegamento con una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento. Nella materia degli appalti pubblici e tuttavia necessario fare una distinzione tra la fase relativa all'aggiudicazione, precedente la conclusione del contratto (e regolata quindi da atti avente forma e contenuto pubblicistico) dalla fase che fa seguito alla stipula, quindi la fase d'esecuzione del contratto (in cui si applicano le norme del codice civile e che viene investita dalla giurisdizione del Giudice Ordinario). La questione affrontata nella sentenza in oggetto riguarda l'accessibilita degli atti relativi alla fase esecutiva di un contratto d'appalto; cosi il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimita dell'accesso richiesto da una societa (Abbott S.r.l.), che non aveva partecipato ad una gara pubblica indetta da Soresa (Societa regionale per la sanita della Campania) ma che, ciononostante, formulava richiesta di copia agli ordini (quindi gia in fase contrattuale), motivando sul fatto che Soresa avrebbe, in seguito alla stipula, ampliato l'oggetto della commessa senza procedere, invece, all'indizione di una gara pubblica, ha diniegato detto accesso ma motivandolo non in merito alla "natura dell'atto" (in quanto gia "contratto") ma solo (ed esclusivamente) in ragione di una carenza d'interesse del ricorrente che, come sopra ricordato, dev'essere attuale, concreto e diretto. Sempre in tema d'accesso, ma questa volta con riguardo alle modalita d'esecuzione dello stesso, e interessante segnalare un'altra pronuncia del Consiglio di Stato, (Sez. V 25 maggio 2012 n. 3079) in cui viene stabilita l'illegittimita di un generico invito espresso dalla P.A. appaltante a prendere visione degli atti di gara, qualora la ditta richiedente abbia formulato una specifica istanza che prevede il rilascio delle copie degli atti. "Orbene, poiche l'accesso agli atti puo essere esercitato con diverse modalita (visione ed estrazione di copia, ovvero mediante il rilascio di copia), avendo la [.] optato per la modalita di rilascio di copia, l'amministrazione era tenuta a rilasciare copia degli atti indicando la somma dovuta per ottenere la copia, non essendo nella sua disponibilita scegliere altra modalita di esecuzione".

Consiglio di Stato III° 16/5/2012, n. 2812

Consiglio Stato V° 25/5/2012 n. 3079