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L’intervento “sostitutivo” della convenzione Consip può attivarsi nelle more della conclusione della gara regionale
Cons.St., III, 31/03/2021, n. 2707
La controversia in esame attiene ai rapporti che possono instaurarsi tra una gara centralizzata di rilievo nazionale, indetta da Consip, ed una parallela procedura esperita da una Centrale di committenza regionale.
Il legislatore, con due specifici interventi (L.n. 296/2006 e L.n. 208/2015), ha espressamente stabilito un obbligo a carico agli enti del SSN d’acquisire beni e servizi esclusivamente tramite gare indette dalle Centrali regionali e, solo nel caso in cui non vi siano presso dette gare/convenzioni in essere, allora poter aderire alle convenzioni-quadro indette dalla Centrale di committenza nazionale.
In generale quindi va riconosciuta “prevalenza” alla convenzione regionale e funzione solo “suppletiva” a quella nazionale.
Nel caso in esame, tuttavia, risultava esserci - relativamente ad un determinato D.M. - una gara Consip già ultimata (con individuazione dell’aggiudicatario e stipula del relativo accordo-quadro), mentre la gara indetta dalla Centrale di committenza regionale per quel medesimo prodotto era ancora in corso di svolgimento.
In tale situazione un operatore economico, partecipante alla gara regionale, contestava la scelta di alcune Amministrazioni sanitarie regionali di aderire, nelle more della conclusione della gara regionale, alla convenzione Consip già operativa.
I Giudici di Palazzo Spada, affrontando la questione, hanno innanzitutto chiarito come vada escluso un obbligo di “coordinamento” tra le centrali regionali e quella nazionale, per cui le prime ben possono avviare autonome procedure - proprio in virtù della prevalenza riconosciuta al sistema d’acquisto regionale – pur in presenza per quello stesso prodotto/servizio di una convenzione Consip già attiva.
Né parimenti può esser sindacata la scelta di un’amministrazione sanitaria che, pur nell'ottica della legittimità dell'espletamento della gara regionale, decida comunque di ricorrere nel frattempo alla convenzione-quadro nazionale già operativa.
In altri termini è possibile che, nelle more del completamento della procedura regionale, una S.A. proceda legittimamente ad un acquisto ricorrendo alla convenzione nazionale, circostanza (anzi) di gran lunga preferibile ad altri strumenti di natura più “eccezionale” (come, ad esempio, la proroga dei precedenti contratti ecc.), che si porrebbero in maggior contrasto con l’interesse pubblico.
In conclusione, dunque, può dirsi che il generale principio di “prevalenza” della gara regionale su quella nazionale non può comunque impedire che una singola P.A. sanitaria aderisca, pur in pendenza di una gara regionale (ma non ancora conclusa), alla convenzione nazionale piuttosto che disporre affidamenti diretti e/o proroghe “infinite” nell’attesa del completamento della gara regionale.