Già nel 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano coordinato sull’IA, volto a fissare l’approccio europeo all’IA (antropocentrica, sostenibile, sicura, inclusiva e affidabile), a favorire l’adozione di piani nazionali e a garantire finanziamenti comunitari.
Per mantenere la competitività a livello globale, la Commissione si è impegnata a promuovere l'innovazione nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie di IA in tutti i settori industriali e in tutti gli Stati membri. Lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale rappresenta pertanto un’importante occasione di sviluppo e di accrescimento della competitività in relazione sia agli Stati che all’ambito privato, accrescendo la competitività delle imprese.
Tuttavia, quando si parla di intelligenza artificiale, sorgono molti interrogativi.
Esistono due tipologie di intelligenza artificiale:
- IA debole: si fonda sull’uso di programmi da parte dell’uomo per svolgere determinati compiti e risolvere problemi, come ad esempio un traduttore online;
- IA forte: presenta capacità di ragionamento e problem solving non distinguibili da quelle umane.
In entrambe le ipotesi ci muoviamo nell’ambito dello sviluppo di software, la cui tutela si interseca necessariamente con il mondo della proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale attribuisce infatti al creatore o inventore dell’opera il diritto allo sfruttamento delle creazioni, assicurandogli adeguate modalità di tutela contro l’uso improprio dell’opera da parte di soggetti non autorizzati.
La proprietà intellettuale si distingue in:
- Diritto d’autore: Tutela le opere letterarie e artistiche, nonché beni immateriali come banche dati e software;
- Proprietà industriale: Tutela l’invenzione/creazione attraverso marchi depositati e brevetti.
A fronte di questa distinzione, è importante comprendere quali siano i possibili regimi di tutela applicabili all’intelligenza artificiale.
Analizzeremo le possibili tutele previste per le opere
- CONSISTENTI IN UNA IA: Tutela delle invenzioni/opere consistenti o basate sulla tecnologia IA
- FRUTTO DI UNA IA: Tutela dell’opera/invenzione realizzata autonomamente da sistemi di IA
Partiamo dal primo.
Proprietà intellettuale dell’IA
Come anticipato quando parliamo di creazioni realizzate con l’ausilio di una IA o basate sulla tecnologia IA, ci riferiamo allo sviluppo di un software.
Ma all’inventore di un software in quanto IA sono riconosciuti dei diritti? E se sì, quali sono?
La normativa italiana identifica al riguardo due possibilità: il diritto d’autore e la tutela brevettuale.
Il diritto d’autore
La legge 633/1941 sul diritto d’autore, all’art. 1 comma 2 tutela i “programmi per elaboratore” come opere letterarie, garantendo pertanto all’autore del programma che l’ha creato i relativi:
- diritti morali: non cedibili e consistenti nel riconoscimento del diritto alla paternità dell’opera;
- diritti patrimoniali: trasferibili e consentono il diritto allo sfruttamento economico dell’opera.
Il diritto d’autore non necessita di formalità affinché sia riconosciuto e durerà per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Tuttavia, la legge sul diritto d’autore dispone una forma di tutela del software solo qualora presenti carattere creativo, ossia originale (art. 2 punto n. 8).
Il software sarà infatti considerato originale, se presenta elementi di novità rispetto ad altri software preesistenti e non fornisce una soluzione standard conosciuta nel settore.
La tutela brevettuale
Ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30) i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e dunque non sono brevettabili.
Tuttavia, l’Ufficio Europeo Brevetti, ha recentemente aggiornato le sue linee guida per includere una sezione specifica relativa alla brevettabilità delle invenzioni che coinvolgono l’IA, anche definite come “computer-implemented inventions” (CII).
Nello specifico, affinché un software sia brevettabile, è necessario che sia incorporato in un’invenzione che ai sensi dell’art. 45 comma 1 del Codice presenti i seguenti requisiti:
- Novità: L’invenzione deve consistere in qualcosa di inedito, ossia qualcosa che non è già parte dello stato dell’arte;
- Originalità: L’invenzione deve essere originale e non facilmente deducibile rispetto a ciò che è già di pubblico dominio;
- Applicazione industriale: L’invenzione deve presentare uno scopo industriale, e non semplicemente commerciale.
Inoltre, il brevetto potrà essere concesso quando l’IA:
- presenti un carattere tecnico, contribuendo a fornire una soluzione ad un problema tecnico;
- soddisfi i requisiti di chiarezza, concisione e sufficiente descrizione ovvero dalla lettura della domanda di brevetto qualsiasi esperto del settore deve essere in grado di attuare l’invenzione.
Questa interpretazione della Convenzione europea sui brevetti consente quindi all’EPO (European Patent Office) di autorizzare la brevettabilità di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, in molti ambiti della tecnologia quali: dispositivi medici, settore automobilistico, media e comunicazione ecc.
Al titolare del brevetto saranno infine riconosciuti, diritti di proprietà industriale sull’invenzione per una durata di 20 anni dalla data di deposito dell’invenzione.
Chiarite le modalità di tutela di un prodotto dotato di intelligenza artificiale, analizzeremo in un prossimo intervento se la creazione di un sistema di IA possa a sua volta ricevere autonoma protezione.