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INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E NUMERO MASSIMO DI PAGINE PREVISTE PER OFFERTA: un difficile equilibrio
T.A.R. Roma, II bis 9/12/2013 n. 10568
La sentenza in commento affronta la questione della corretta applicabilità dell'art. 46 del Codice appalti, che consente ai partecipanti ad una pubblica gara di fornire, dietro invito della P.A. appaltante, chiarimenti ed integrazione alla propria documentazione rispetto alle precise prescrizioni di una disciplina speciale di gara.
Nel caso in questione la ricorrente lamentava l'avvenuta modifica del bando nella parte in cui limitava la “lunghezza” dell'offerta tecnica ad un massimo di 40 pagine mentre l'aggiudicataria, avendo segnalato la propria impossibilità a “contenere” il progetto tecnico nel previsto numero di pagine, aveva ottenuto una modifica alle prescrizioni di gara in ragione di quanto stabilirebbe (appunto) l'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006.
Il giudice amministrativo ha diversamente ritenuto non corretto il riferimento a detto art. 46 anche perchè la concorrente – poi risultava aggiudicataria – aveva provveduto al deposito di una Relazione tecnica di ben 168 pagine (rispetto alle 40 pagine max. previste), ciò comportando una palese disparità di trattamento tra i concorrenti.
Per queste ragioni, sussistendo un indebito vantaggio di una concorrente rispetto alle altre partecipanti, è stato accolto il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento d'aggiudicazione