Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Indennizzo o risarcimento da ritardo? Facciamo chiarezza

05/05/2021

TAR Campania, V, 12/4/2021 n. 2346

Ritenendo che il Comune di Santa Maria a Vico occupasse illegittimamente una particella di territorio di loro proprietà, due privati cittadini presentavano istanza volta all’adozione del provvedimento d’acquisizione sanante di detta particella al patrimonio comunale.

Di tutta risposta il Comune comunicava agli istanti l’avvio del procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni, specificando che lo stesso si sarebbe concluso entro 60 giorni dalla trasmissione da parte Loro del titolo di proprietà del terreno contestato.

Gli istanti evadevano tempestivamente tale richiesta ma ciononostante il procedimento non si concludeva nei termini pattuiti, costringendo i due privati all’impugnazione del relativo silenzio-inadempimento, in cui chiedevano la condanna dell’Amministrazione a detta acquisizione oltre al versamento di una somma a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 2 bis L.n. 241/1990.

Tale richiesta, tuttavia, viene rigettata dal giudice adito in quanto i ricorrenti, entro 20 giorni dalla scadenza del termine entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere, avrebbero dovuto ulteriormente ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della L.n. 241/1990 per richiedere (nuovamente) l’emanazione del provvedimento non adottato, non potendosi limitare alla mera richiesta di un indennizzo.

Né, d’altro canto, sarebbe stato possibile, nel caso di specie, richiedere il risarcimento del danno da ritardo (ex art. 2-bis, comma 1 L.n. 241/90), la cui differenza – rispetto all’indennizzo – risiede nel fatto che è necessaria la prova del danno subito e, soprattutto, del comportamento colposo o doloso della P.A. nonché del nesso di causalità.

In altri termini, se non vi è stata un’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento da parte della P.A. non si può chiedere il risarcimento del danno da ritardo ma un semplice indennizzo il quale, a sua volta, presuppone che gli interessati richiedano per ben due volte l’emanazione del provvedimento non adottato.

Onere a cui i ricorrenti nel caso di specie non hanno assolto, onde la domanda di corresponsione non ha potuto trovare accoglimento.