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E' INAMMISSIBILE LA PROPOSIZIONE DEI MOTIVI AGGIUNTI nuovo rito “super accelerato”

28/01/2017

Ordinanza Tar Roma, I° bis, 20/1/2017,  n. 1025

La Legge 28/1/2016 n. 11 ha introdotto un nuovo rito cd. “super accelerato” in materia d’appalti pubblici, che si applica ai provvedimenti d’esclusioni dalle gare nonché di loro ammissione all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economici e tecnici.

La particolarità sta nel fatto che detti provvedimenti (d’esclusione ma, soprattutto, d’ammissione) devono essere obbligatoriamente impugnati entro 30 giorni dalla loro assunzione (o, piu’ correttamente, dalla pubblicazione sul sito della P.A. appaltante).

Il nuovo rito, disciplinato all’art. 120, comma 6-bis del Codice del Processo Amministrativo, ha funzione deflattiva del contenzioso poiché volto a concentrare le censure avverso i provvedimenti d’ammissione/esclusione da quelli legati all’aggiudicazione.

L’ordinanza in commento stabilisce che, all’interno del nuovo procedimento superaccelerato, non è possibile proporre con motivi aggiunti l’impugnazione del provvedimento d’aggiudicazione definitiva.

Il TAR Lazio (contrariamente ad una recente pronuncia del TAR Bari, I° n. 1367/2016), ha infatti stabilito che l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara non possa essere promossa dal ricorrente – che aveva già impugnato l’ammissione di un operatore economico alla medesima – nello stesso giudizio “super accelerato”, dovendo instaurare un nuovo giudizio “ordinario”.

Considerato il rilievo dell’ordinanza in esame sotto il profilo processuale non può che auspicarsi un intervento legislativo, che possa coordinare i due riti e consentire quindi la proposizione, anche in quello “super accelerato”, dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, che molto spesso può intervenire anche a distanza di soli pochi giorni dalle precedenti valutazioni dell’amministrazione.