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In gazzetta ufficiale le nuove regole per le firme elettroniche
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 22 FEBBRAIO 2013
In Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 il nuovo regolamento per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica, avanzata, tra cui la firma grafometrica,. Si tratta del decreto attuativo del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) in base alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 235 del 2010 sulle modalità di sottoscrizione di un documento informatico mediante firma elettronica e digitale. L’obiettivo di tutta la normativa è quello di modernizzare i rapporti tra amministrazione e imprese aumentando le tipologie di firme elettroniche che è possibile utilizzare, portando ad una sostanziale e piena equiparazione con il documento cartaceo. Si ricorda che hai sensi della normativa si distinguono le seguenti tipologie di firme. La firma elettronica, che equivale a una firma personale associata a un documento scritto, per fornire una prova della sua provenienza. La firma elettronica avanzata, che garantisce la connessione univoca tra firmatario e documento. La firma digitale è una firma elettronica che utilizza un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, le cui caratteristiche, modalità di generazione/conservazione e requisiti di sicurezza vengono stabiliti nel Dpcm appena pubblicato in Gazzetta. La firma elettronica qualificata è una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ovvero di mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo. Esiste poi oggi un tipo di firma elettronica sempre più diffusa: la così detta firma grafo metrica. Si tratta del caso dell’apposizione della firma autografa attraverso un “tablet”. Tale tipo di firma rientra nella categoria di firma elettronica avanzata specificata nel titolo V del Dpcm. Si tratta di una tipologia di firma sempre più diffusa ed era importante chiarire alcuni presupposti tecnici. In particolare vengono dettagliate le procedure da attuare per la validità della firma che possono così riassumersi: - identificare una idonea procedura che preveda l'identificazione del firmatario attraverso la visione e conservazione di un documento valido di identità; - informare l’utente sulla procedura adottata e anche su come il dato (documento di identità viene conservato e perché); - garantire l’integrità e la non modificabilità del documento una volta sottoscritto.