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Impugnazione diretta del bando: legittima se coinvolge la clausola che impone l'affidamento della manutenzione in esclusiva
TAR Lazio, Latina, Sez. I, 16/01/2019, n. 18
La USL di Latina indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di competenza della stessa azienda sanitaria provinciale.
Una delle ditte partecipanti impugnava in via diretta il bando di gara con specifico riferimento alla clausola contenuta nel Capitolato Speciale, che imponeva l’affidamento del servizio di manutenzione alle stesse case produttrici dei dispositivi o, in alternativa, a tecnici specializzati esterni purché in possesso di specifici requisiti di esperienza (attestati però dalle stesse aziende produttrici delle apparecchiature).
Il TAR laziale – nonostante un previo richiamo al principio generale che ammette l’impugnazione diretta solamente dei provvedimenti immediatamente lesivi delle posizioni protette dei partecipanti alla gara (quali l’esclusione e l’aggiudicazione definitiva) - ne ha tuttavia espressamente riconosciuto la legittimazione a ricorrere, affermando che la clausola in questione dovesse ritenersi direttamente escludente, in quanto realmente “preclusiva” della diretta partecipazione alla gara.
Ciò in quanto la richiamata previsione imponeva in capo ai potenziali concorrenti un onere eccessivo ed “ingiustificato” rispetto agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione, che erano quelli di garantire un elevato standard di qualificazione tecnica del personale impiegato nella manutenzione.
Dal momento che l’azienda ricorrente era in grado di garantire i medesimi requisiti prestazionali e d’esperienza per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (comprovati da relativi titoli professionali), la predetta disposizione non poteva che dichiararsi illegittima, poiché contraria alla massima apertura concorrenziale.