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L’illecito stradale commesso alla guida dell’auto aziendale può costituire giusta causa di licenziamento
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 9304 del 2021.
Gli Ermellini hanno sostenuto che la grave violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, commesse dal dipendente che si trovi alla guida dell’auto aziendale, integra una giusta causa di licenziamento.
La pronuncia trae origine dall’impugnazione giudiziale di un licenziamento per giusta causa, comminato ad un dipendente (ricorrente) per aver commesso una grave infrazione stradale (nella specie un’immissione contromano) nonché per aver assunto atteggiamenti disdicevoli alla presenza degli agenti di polizia stradale. In particolare, il dipendente avrebbe, non solo, tentato di giustificare la violazione adducendo fantomatiche “ragioni di servizio”, in realtà inesistenti, ma avrebbe anche cercato di intimidire gli stessi agenti.
La datrice di lavoro venuta a conoscenza del fatto comminava al dipendente un licenziamento per giusta causa, invocando la violazione del generale obbligo “di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri” previsto all’art. 220 CCNL 1° luglio 2013 del terziario (CCNL applicato al lavoratore espulso).
Alla luce delle circostanze di fatto sopra sinteticamente riportate, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio immanente in tema di licenziamenti per giusta causa, sostenendo che le tipizzazioni delle ipotesi di giusta causa previste dalla contrattazione collettiva (CCNL applicabile) hanno una mera valenza esemplificativa. Ciò significa che il Giudice può procedere ad un giudizio sulla gravità della condotta del lavoratore, nonché sulla proporzionalità della sanzione irrogata, e riconoscere quindi la sussistenza di una giusta causa di licenziamento anche qualora i fatti contestati non rientrino nelle fattispecie di giusta causa tipizzate dal CCNL di riferimento. La Corte ha inoltre affermato che nel giudizio di legittimità del licenziamento per giusta causa deve esser preso in considerazione il comportamento del dipendente anche alla stregua delle prescrizioni imposte dalle norme della comune etica o del vivere civile.
Tanto veniva affermato in linea con l’orientamento già adottato dalla stessa Corte in tema di guida dell’autoveicolo aziendale in stato di ebrezza. Nel 2019 la Cassazione aveva, infatti, cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa comminato ad un dipendente per aver guidato con un tasso alcolemico pari a 2,32 g/I e per non aver comunicato all’azienda l’illecito commesso.Preliminarmente la Cassazione aveva deliberato l’impossibilità di ricomprendere la fattispecie concreta all’interno della guida in stato di ebrezza prevista dal CCNL applicabile, ed alla quale lo stesso riconduceva una (meno grave) sanzione conservativa, in ragione della rilevanza penale del fatto commesso dal dipendente (tasso alcolemico > 0,8). Secondamente, i Giudici affermavano che il comportamento dell’agente doveva essere valuto complessivamente (elevato stato di ebrezza e, annessa, omessa comunicazione dell’illecito al datore di lavoro) riconoscendo così la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.